RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 19 GIUGNO 2019, N. 4183 COMITATO CACCIA - RAPPRESENTATIVITA’. I criteri legittimi per perseguire la finalità della legge. La maggiore rappresentanza calcolata sulla base del mero dato numerico degli associati residenti nell'ambito territoriale di riferimento è fuorviante. Nel senso che il criterio della maggiore rappresentatività”, nel caso specifico connesso alla nomina del Comitato caccia, debba essere declinato non alla stregua di un mero dato numerico basato sulla residenza anagrafica degli iscritti bensì debba esser riferito a più criteri, oculatamente articolati, che rendano il dato della effettiva e reale rappresentatività dell'organizzazione. Ciò in quanto la presenta di una rappresentanza degli agricoltori nel Comitato la presenza nei Comitati di Gestione deve preferenzialmente essere riconosciuta a chi davvero – essendo agricoltore cioè imprenditore del settore – può adeguatamente valutare e decidere, ad esempio, sulla delicata ricerca di equilibrio tra le risorse ambientali, la consistenza faunistica e l’impatto sull’agricoltura di tali elementi. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 17 GIUGNO 2019, N. 4068 EDILZIA PRIVATA - CONVENZIONI URBANISTICHE. Destinazione di un’area a standard. Il Comune rimane libero di dare una diversa destinazione urbanistica alle aree acquisite in sede convenzione di lottizzazione, tanto più quando la convenzione sia abbondantemente scaduta, con l’unico limite, oltre al naturale dovere di motivazione ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990, costituito dalla necessità di rispettare i cc.dd. standard urbanistici che, nella pianificazione generale, attengono ai rapporti massimi tra spazi edificabili e spazi riservati all’utilizzazione per scopi pubblici e sociali. Tali standard, infatti, previsti in un limite minimo inderogabile dall’art. 3 d.m. n. 1444 del 2 aprile 1968 che indica i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi , assolvono ad una funzione di equilibrio dell’assetto territoriale e di salvaguardia dell’ambiente e della qualità di vita. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 17 GIUGNO 2019, N. 4026 NORMATIVA ANTIMAFIA SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE. La necessaria valutazione complessiva dei fatti. Legittimo lo scioglimento del consiglio comunale e la sospensione della Giunta per 18 mesi, nell’ipotesi in cui una lunga serie di obiettive anomalie nella gestione della cosa pubblica”, dagli appalti agli abusi edilizi sono tali da rappresentare la contestualizzazione soggettiva” da cui ragionevolmente deriva il più probabile che non”. La contaminazione da parte delle potenti cosche locali di ‘ndrangheta, al fine di influenzare e indirizzare sia la libera espressione della volontà degli elettori, sia le scelte amministrative in direzione del massimo profitto per operatori vicini agli eletti e in vario modo collegati alle cosche va valutata complessivamente e non atomisticamente. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III ORDINANZA 21 GIUGNO 2019, N. 3224 TUTELA AMBIENTE. SALUTE - DANNO ECONOMICO. Olivi infetti e sistema legittimo per l’eliminazione della Xylella. Se l’EFSA, l’organismo europeo per la sicurezza alimentare a proposito della Xylella fastidiosa, ha confermato l’importanza dell’attuazione delle misure di controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate, il metodo alternativo di contrasto alla Xylella prospettato da Codacons ed altre associazioni di tutela ambientale, finalizzato al controllo del batterio, non può essere presupposto per la sospensione dell’ordinanza della Regione che ha imposto la rimozione delle piante. Ciò in quanto il criterio della lotta al batterio non risulta adottato da organismi ufficiali nazionali, né avallato dagli organi comunitari o dall’EFSA, né corroborato dal buon esito di sperimentazioni di lungo periodo delle quali sia stata acclarata in modo compiuto l’effettiva efficacia. E ciò perché allo stato non può dirsi, secondo oggettivi criteri di evidenza scientifico-sperimentale, preferibile, quanto a capacità di contenimento della diffusione del batterio, alle misure poste a base del vigente piano di azione regionale e nazionale.