RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 4 GIUGNO 2019, N. 3754 CODICE DEL CONSUMO. PUBBLICITA’ OCCULTA. Pubblicità redazionale. Belen va a spasso con il bebè ed entra in farmacia. La pubblicità occulta, che si sostanzia in una condotta insidiosa fondata su un’informazione apparentemente neutrale e disinteressata, va ricondotto nel novero delle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 22, comma 2, del Codice del consumo. Devono, in particolare, ricondursi nell’ambito del divieto di pubblicità occulta le ipotesi della pubblicità c.d. redazionale che – come nel caso di specie – si rivolge al pubblico con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico, veicolando il messaggio pubblicitario in via surrettizia, in un apparente contesto di esclusiva valenza informativa o di intrattenimento, con ciò eludendo le risorse critiche alle quali il consumatore medio è solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria palese CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 4 GIUGNO 2019, N. 3745 CONCESSIONE DEMANIALE. SUBENTRO. Il divieto di cessione non esclude la partecipazione societaria o l’affitto d’azienda. E’ certamente vietata la cessione della concessione, ma non impedisce che il concessionario se ne avvalga mediante la locazione di una parte dei beni che ne sono oggetto a soggetti terzi, atteso che tale vincolo contrattuale comporta il trasferimento in capo a costoro soltanto della detenzione dei beni considerati quali parti di un più ampio compendio aziendale, fermi restando gli obblighi del locatore nei confronti dell’ente concedente. In tale assetto di rapporti è del tutto indifferente, ai fini del rispetto degli obblighi gravanti sul concessionario, che il soggetto contrattualmente legato a quest’ultimo sia una società o una persona fisica a maggior ragione, sono del tutto indifferenti le vicende delle partecipazioni alla società conduttrice, pur trattandosi di società di persone, la cui soggettività giuridica resta distinta da quella dei soci. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 3 GIUGNO 2019, N. 3696 EDILIZIA PRIVATA. SANATORIA. L’attività istruttoria per gli interventi strutturali e funzionali. A carico dell’amministrazione comunale raggiunta dall’istanza di condono edilizio l’art. 31, comma 2, l. n. 47/1985 pone una indagine istruttoria per la verifica del requisito dell'ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono, che si sviluppa attraverso due criteri alternativi il criterio strutturale , che vale nei casi di nuova costruzione e del criterio funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti. Quanto al criterio strutturale del completamento del rustico, per edifici ultimati”, si intendono quelli completi almeno al rustico”. Costituisce principio pacifico che per edificio al rustico si intende un’opera mancante solo delle finiture infissi, pavimentazione, tramezzature interne , ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili. La nozione di completamento funzionale implica invece uno stato di avanzamento nella realizzazione tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione. In altri termini l'organismo edilizio non soltanto deve aver assunto una sua forma stabile nella consistenza planovolumetrica come per gli edifici, per i quali è richiesta la c.d. ultimazione al rustico”, ossia intelaiatura, copertura e muri di tompagno sebbene una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale, che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d’uso. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 28 MAGGIO 2019, N. 3522 EDILIZIA PRIVATA. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA. Quando la proprietà è incerta. Gli effetti dei titoli edilizi sono confinati sul solo versante pubblicistico, non interferendo sui rapporti di natura privata connessi o implicati nelle vicende immobiliari che riguardano l’attività urbanistico – edilizia, come è stabilito in modo chiaro, dall’art. 11, comma 3, del testo un. edil., in riferimento al permesso di costruire. L’attività istruttoria che l’amministrazione deve svolgere, essendo finalizzata alla verifica dell’esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull'immobile interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, non è diretta a risolvere i conflitti di interesse tra le parti in ordine all'assetto proprietario degli immobili interessati e, pertanto, non deve effettuare complesse indagini e ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà. In definitiva, se il Comune, e poi il giudice in sede di controllo di legittimità, non può esimersi dal verificare il rispetto dei limiti privatistici sull’intervento proposto, condizione è che questi siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e non contestati, così che il controllo da parte del Comune e del giudice amministrativo si traduce in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati.