RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

29 MAGGIO 2019, N. 133 PROFESSIONI. Notaio – sanzioni disciplinari – applicazione della destituzione se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione dell’art. 147 della legge notarile, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all’ultima violazione – non fondatezza. I principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di proporzionalità e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità di un sistema sanzionatorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo, peraltro, il principio generale che sanzioni manifestamente sproporzionate alla gravità dell’illecito violano l’art. 3 Cost. nonché i diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono , in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 234/2015 l’art. 159, comma 3, della legge n. 89/1913, nella parte in cui preclude la speciale riabilitazione ivi prevista al notaio destituito nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato in seguito alla sua condanna in sede penale per i delitti di falso, frode, abuso d’ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia”, non è costituzionalmente illegittimo. Tale preclusione, infatti, congiunge il motivato giudizio dell’organo disciplinare, competente a disporre la destituzione, con una tassativa predeterminazione, da parte del legislatore, del catalogo dei reati che ostano alla riabilitazione reati questi ultimi selezionati, nell’ambito della vasta area del diritto penale, individuando fatti che in linea astratta sono suscettibili di spezzare la fiducia che la collettività ripone nel corretto esercizio delle pubbliche funzioni attribuite al notaio. 29 MAGGIO 2019, N. 131 PROCESSO PENALE. Potere del giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione – possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove il fatto di reato diversamente qualificato rientri nei casi previsti dall’art. 168-bis codice penale – non fondatezza. Se, in base al recente orientamento della Corte di Cassazione, il giudice di appello investito dell’impugnazione contro una sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato può ammettere l’imputato alla sospensione del processo con messa alla prova, allorché ritenga ingiustificato il diniego opposto dal giudice di primo grado a tale richiesta, a fortiori una tale possibilità dovrà essere riconosciuta allo stesso giudice di primo grado, allorché – in esito al giudizio – riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato cui lo abilita l’art. 521, comma 1, c.p.p , quando l’imputato abbia dal canto suo richiesto il beneficio entro i termini indicati dall’art. 464-bis, comma 2, c.p.p In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 91/2018 lo speciale procedimento di sospensione del processo con messa alla prova costituisce un vero e proprio rito alternativo, in grado di assicurare significativi benefici in termini sanzionatori all’imputato in cambio – tra l’altro – di una sua rinuncia a esercitare nella loro piena estensione i propri diritti di difesa in un processo ordinario. 23 MAGGIO 2019, N. 124 PROCESSO PENALE. Giudizio abbreviato di appello – rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – non fondatezza. La disciplina della rinnovazione istruttoria di cui all’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., come introdotto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 103/2017 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario – nella parte in cui, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anche in caso di giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato –non introduce alcuno squilibrio tra i poteri processuali delle parti, dal momento che configura un adempimento doveroso a carico del giudice, sottratto al potere dispositivo delle parti, e da realizzare anche in assenza di richiesta delle parti medesime. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 159/2014 il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost. va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile, ove sia frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa.