RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 22 MAGGIO 2019, N. 3300 PROCESSO AMMINISTRATIVO. GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA. L’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse. Se il Consiglio di Stato si limita a prendere atto della dichiarazione di parte di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del solo giudizio di appello, l’effetto di tale decisione è il passaggio in giudicato, nella sua interezza e senza modifiche di sorta, della sentenza di primo grado, essendo per l’appellante divenuto irrilevante il consolidamento della statuizione di annullamento dell’atto del Comune. Nello specifico si trattava di un piano particolareggiato ormai superato dalla sopravvenuta approvazione della variante. Quanto però agli effetti dell’annullamento del piano particolareggiato sulla D.I.A. edilizia a valle, la disciplina del rapporto di presupposizione è rimasta cristallizzata per come ricostruita nella sentenza del TAR passata in giudicato, il cui contenuto dispositivo e conformativo in nulla è stato modificato dalla pronuncia in rito del Consiglio di Stato. A dover essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza, non è, in sostanza, la pronuncia del Consiglio di Stato ma quella del TAR, passata in giudicato dopo la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame e pertanto la competenza funzionale a decidere il relativo giudizio spetta al TAR. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 22 MAGGIO 2019, N. 3296 TUTELA DELLA SALUTE. ACCREDITAMENTO STRUTTURE PRIVATE. Illegittimo imporre il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per ottenere l’accreditamento. L’amministrazione può esigere che il personale corrisponda per quantità e qualificazione ad uno standard organizzativo minimo sufficiente a garantire affidabilità e qualità delle prestazioni erogate, ma non già ingerirsi nelle scelte di autonomia imprenditoriale circa il tipo di rapporto di lavoro instaurato con il personale, salvo le limitazioni direttamente discendenti dalla legge. Se, in sostanza, la possibilità di organizzare il servizio mediante l’utilizzo di un numero prevalente di rapporti di collaborazione, o comunque diversi dal lavoro subordinato, determina, attraverso la riduzione dei costi, un’eccedenza delle tariffe vigenti in quanto elaborate sulla base dei CCNL che riguardano i rapporti di lavoro subordinato rispetto a quelle che risulterebbero giustificate, è sulle modalità di rilevazione dei costi, ai fini della determinazione delle tariffe e della loro entità, che occorre intervenire - eventualmente prevedendo un sistema più articolato e differenziato che tenga conto delle diverse opportunità organizzative disponibili per gli operatori, nonché, in ipotesi, delle modalità di svolgimento residenziale, semiresidenziale, domiciliare della prestazione - non già sui costi reali che l’imprenditore sostiene, secondo i propri criteri di efficienza per organizzare e gestire concretamente le proprie risorse lavorative nel rispetto, ovviamente degli standard numerici e qualitativi imposti, in applicazione dell’art. 8-quater, comma 4, del d.lgs. 502/1992 . CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 21 MAGGIO 2019, N. 8 APPALTO DI SERVIZI. Servizi ad alta intensità di manodopera. Offerta economicamente più vantaggiosa o miglior prezzo? L’Adunanza plenaria risolve la questione a proposito del contrasto giurisprudenziale Gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera nel caso specifico servizio antincendio ai sensi degli artt. 50, comma 1, e 95, comma 3, lett. a , del codice dei contratti pubblici sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma 4, lett. b , del medesimo codice. Ha affermato, in particolare, che il comma 3 dell’art. 95 del Codice dei contratti si pone ad un punto di convergenza di valori espressi in sede costituzionale e facoltà riconosciute a livello europeo ai legislatori nazionali, per la realizzazione dei quali nel codice dei contratti pubblici il miglior rapporto qualità/prezzo è stato elevato ad criterio unico ed inderogabile di aggiudicazione per appalti di servizi in cui la componente della manodopera abbia rilievo preponderante. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 21 MAGGIO 2019, N. 3263 TUTELA DELLA SALUTE. DIRITTO DI ACCESSO. Inesistente l’interesse legittimo a conoscere il risk management dell’ospedale. Il sistema di risk management risponde ad un interesse pubblico finalizzato alla prevenzione di rischi in materia sanitaria e al monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure che, certamente, si colloca nella più ampia e fondamentale cornice del diritto alla sicurezza delle cure, affermato dall’art. 1 della l. n. 24 del 2017, ma altrettanto evidente è come ad esso sia estraneo l’interesse del singolo paziente, che trova tutela secondo diverse forme e modalità, previste dalla stessa l. n. 24 del 2017, non solo quanto al risarcimento del danno cagionato dall’errore medico v., in particolare, art. 7 della l. n. 24 del 2017 , ma anche quanto all’accesso agli atti. Il privato, di conseguenza, non ha una posizione di interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo in ordine agli atti con i quali l’amministrazione sanitaria organizza e attua al proprio interno l’attività di prevenzione e gestione del rischio c.d. risk management per una più efficiente implementazione, sul piano generale, dei livelli essenziali di assistenza e una miglior tutela della salute dei pazienti che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale.