20 MAGGIO 2019, numero 122 TASSE AUTOMOBILISTICHE. Autoveicoli e motoveicoli ultraventennali ad uso privato, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano ASI e Federazione Motociclistica Italiana FMI – esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale – legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, numero 15 Norme in materia di tributi regionali , articolo 7, comma 2 – illegittimità costituzionale parziale. L’articolo 7, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, numero 15 Norme in materia di tributi regionali , è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, “classificati di interesse storico o collezionistico”, subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli “di particolare interesse storico e collezionistico” di cui all’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, numero 342 Misure in materia fiscale all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 Nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano ASI o della Federazione motociclistica italiana FMI . In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 323/2011 con riferimento alla tassa automobilistica non può essere condivisa la tesi secondo cui, in base allo statuto di autonomia, le Province potrebbero adottare solo la specifica modifica del tributo erariale espressamente consentita dalla legge statale. Il suddetto parametro statutario, attribuendo alle Province ampia libertà di manovra, le autorizza, infatti, ad introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello Stato e, quindi, ad influire sul gettito del tributo erariale ad esse destinato, alla sola condizione che le modifiche apportate non determinino una pressione tributaria maggiore di quella derivante dall’applicazione dell’aliquota massima consentita. Ne consegue che, entro tali limiti, le Province potranno prevedere esenzioni o detrazioni anche nell’ipotesi in cui la legge statale consenta solo la variazione dell’aliquota. 16 MAGGIO 2019, numero 120 REATI E PENE. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – reati di competenza del giudice di pace – codice penale, articolo 131- bis – non fondatezza. La non applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell’offesa di cui all’articolo 131- bis cod. penumero in caso di reati di competenza del giudice di pace – per i quali opera invece la causa di improcedibilità dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 34 del d.lgs. numero 274/2000 – non viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 131-bis cod. penumero , sollevata, in riferimento all’articolo 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, con l’ordinanza del 6 marzo 2018, iscritta al numero 167 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 47, prima serie speciale, dell’anno 2018, non è fondata. Sull’argomento, cfr. Cass. Penumero , numero 32010/2018 la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. numero 274/2000 ha uno spettro più ampio dell’offesa di particolare tenuità ex articolo 131-bis cod. penumero , tant’è che incide più radicalmente sull’esercizio dell’azione penale e non già solo sulla punibilità. E infatti la pronuncia del giudice non è iscritta nel casellario giudiziario, a differenza della sentenza che dichiara la non punibilità ex articolo 131-bis cod. penumero né, a differenza di quest’ultima, la pronuncia di improcedibilità ex articolo 34 del d.lgs. numero 274/ 2000 è idonea a formare alcun giudicato sull’illiceità penale della condotta, come nella fattispecie dell’articolo 651-bis cod. proc. penumero neppure, per la stessa ragione, tale pronuncia è impugnabile dall’imputato, a differenza della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis cod. penumero .