RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 14 MAGGIO 2019, N. 3131 APPALTO DI SERVIZI TRAPORTO SANITARIO. L’assegnazione diretta del servizio alle associazioni di volontariato. Se il Legislatore regionale - nell’esercizio della propria potestà legislativa concorrente nella materia della tutela della salute di cui all’art. 117, comma 3, Cost. oltre che in forza delle competenze riconosciutele dall’art. 2, comma 1 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 - ha previsto un obbligo” di affidamento del servizio di trasporto sanitario di urgenza, alle Associazioni di volontariato, il fatto non contrasta con la possibilità” di tale affidamento, introdotta dal Codice del Terzo Settore e trova la propria genesi nell’esclusione dall’obbligo della selezione pubblica prevista dalla disciplina comunitaria e dalle pedisseque disposizioni del Codice dei contratti pubblici. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 14 MAGGIO 2019, N. 3130 AGRITURISMO. DEROGHE. L’illegittimità del regolamento regionale che agevola i camperisti. Con riferimento all’aspetto della sosta di un camper, identici devono essere gli standard di servizi e di sicurezza offerti. L’esonero ingiustificato dal rispetto di detti standard per gli agriturismi, infatti, finisce per violare la concorrenza perché una categoria di soggetti, quelli esercenti attività di agriturismo, per una parte di attività, peraltro aggiuntiva a quella propria dell’agriturismo vendita di prodotti propri , non sono tenuti ad affrontare spese per assicurare luce, acqua potabile, impianti antincendi, ecc. agli ospiti”, mentre proprio detta ospitalità garantisce loro un ritorno economico dalla vendita dei propri prodotti e dalla somministrazione di alimenti e bevande colazioni, pranzi, cene con prodotti dell’agriturismo . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 14 MAGGIO 2019, N. 3124 S.C.I.A TERMINI DECADENZIALI. L’effettivo inizio dei lavori a seguito della S.C.I.A. La specifica disciplina dell’attività edilizia assoggettata al regime della d.i.a. o s.c.i.a. non reca alcuna indicazione relativa a un termine decadenziale di avvio dei lavori. In tale contesto normativo, cfr. art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 l’assenza di una previsione e tenuto conto della ispirazione liberalizzatrice dell’attività edilizia che informa le disposizioni sulla d.i.a. e s.c.i.a., non può essere colmata con l’applicazione in via di analogia legis di disposizione testualmente e precipuamente riferita al permesso di costruire, che, riguardando interventi edilizi di maggiore consistenza e incidenza sotto il profilo urbanistico-edilizio, è assoggettato razionalmente a una disciplina diversa e specifica, con ciò dovendosi quindi revocare in dubbio, in ragione della differenziazione delle fattispecie regolate, anche la eadem ratio invocata dal giudice amministrativo di primo grado. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 14 MAGGIO 2019, N. 3121 RICHIESTA CITTADINANZA. REQUISITI. L’acquisto incauto di 10 anni fa non legittima il diniego. Il Ministero dell’Interno, nell’esaminare la richiesta per l’ottenimento della cittadinanza italiana, nel caso di una condanna pregressa, è chiamato a rivalutare se il comportamento del richiedente, per le concrete modalità del fatto contravvenzionale in ordine al quale è intervenuta estinzione, sia concretamente indice di un mancato inserimento sociale e, quindi, di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale o se, al contrario, simile comportamento, tenuto conto, nel complesso, delle entità violazione oltre che della sua condotta di vita, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal fine, non debba reputarsi insufficiente a denotare quella mancata adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico che preclude il rilascio della cittadinanza.