RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA PARERE 9 MAGGIO 2019, N. 7 LA REVISIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA. L’esosità dell’astreinte ed il necessario tetto massimo. E’ sempre possibile in sede di c.d. ottemperanza di chiarimenti” modificare la statuizione relativa alla penalità di mora contenuta in una precedente sentenza d’ottemperanza, ove siano comprovate sopravvenienze fattuali o giuridiche che dimostrino, in concreto, la manifesta iniquità in tutto o in parte della sua applicazione. Salvo il caso delle sopravvenienze, non è in via generale possibile la revisione ex tunc dei criteri di determinazione della astreinte dettati in una precedente sentenza d’ottemperanza, sì da incidere sui crediti a titolo di penalità già maturati dalla parte beneficiata. Tuttavia, ove il giudice dell’ottemperanza non abbia esplicitamente fissato, a causa dell’indeterminata progressività del criterio dettato, il tetto massimo della penalità, e la vicenda successiva alla determinazione abbia fatto emergere, a causa proprio della mancanza del tetto, la manifesta iniquità, quest’ultimo può essere individuato in sede di chiarimenti, con principale riferimento, fra i parametri indicati nell’art. 614- bis c.pc., al danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III PARERE 8 MAGGIO 2019, N. 2963 CONCORDATO PREVENTIVO. ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. La gara per la nuova farmacia ed i requisiti necessari. La farmacia che ha richiesto l’ammissione a concordato preventivo ex art. 161 l. fall. con riserva di presentare istanza di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, se intende partecipare alla gara indetta dal Comune per l’assegnazione del dispensario farmaceutico deve prioritariamente ottenere l’autorizzazione del tribunale fallimentare. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI PARERE 7 MAGGIO 2019, N. 2919 LA VERIFICAZIONE. Il necessario riparto della spesa. La verificazione, fornendo un ausilio al giudice, costituisce un atto necessario del processo, che è compiuto nell’interesse generale della giustizia. Ne consegue che l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I PARERE 7 MAGGIO 2019, N. 1389 SCELTE REGIONALI E DIRITTO COMUNITARIO. La partecipazione dei privati alle società in house. La partecipazione di privati al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se prescritta espressamente da una disposizione legislativa nazionale, in conformità dei trattati e a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un’influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata. In particolare, l’affidamento della gestione del servizio idrico è regolamentato dall’articolo 149-bis del codice dell’ambiente che chiaramente lo esclude e, per altro verso, manca una norma di legge che espressamente lo prescriva. Di conseguenza, sino a quando una specifica disposizione di legge nazionale, diversa dagli artt. 5 d.lgs. n. 50/2016 e 16 d.lgs. n. 175/2016 non prescriverà che i privati partecipino ad una società in house – indicando anche la misura della partecipazione, la modalità di ingresso del socio privato, il ruolo all’interno della società e i rapporti con il socio pubblico – l’apertura dell’in house ai privati deve ritenersi esclusa.