RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

24 APRILE 2019, N. 103 CIRCOLAZIONE STRADALE. Applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis [comma 1] e 590-bis c.p. – divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca – manifesta inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada , sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., dal Tribunale ordinario di Forlì in persona del Giudice onorario di pace con l’ordinanza del 26 febbraio 2018, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2018, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2018, sono manifestamente inammissibili. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 88/2019 l’art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis Omicidio stradale e 590-bis Lesioni personali stradali gravi o gravissime del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. 24 APRILE 2019, N. 102 PROCESSO PENALE. Sospensione del procedimento per assenza dell’imputato – disciplina di cui alla l. n. 67/ 2014 – norme transitorie – mancata previsione della sospensione del processo quando sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado anche nei casi in cui risulti agli atti che nessuna informazione della pendenza del procedimento è stata acquisita dall’imputato – inammissibilità Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15- bis l. 28 aprile 2014, n. 67 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili , sollevate, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia con l’ordinanza del 30 maggio 2017, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2017, sono inammissibili. In senso conforme, cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 34911/2018 la nuova disciplina in tema di processo in absentia introdotta dalla l. n. 67/2014 non può mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado nonché nei casi in cui − pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado – sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.