RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

9 APRILE 2019, N. 80 CIRCOLAZIONE STRADALE. Patente di guida – requisiti morali per ottenere il rilascio – applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 nei confronti delle persone condannate per reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. Applicazione delle misure del diniego e della revoca della patente di guida, quale conseguenza automatica per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, a prescindere da ogni valutazione sulla gravità del reato e sulle pene in concreto comminate – non fondatezza. Il diniego della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali” di cui all’art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 Nuovo codice della strada , come sostituito dall’art. 3, co. 52, lett. a , della l. n. 94/2009, a seguito di una condanna per reati in materia di stupefacenti riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 22/2018 è incostituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 Nuovo codice della strada” , come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a , legge. n. 94/2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” , nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 /1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” , che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto provvede” – invece che può provvedere” – alla revoca della patente. 9 APRILE 2019, N. 76 REATI E PENE. Reati ambientali – estinzione dei reati contravvenzionali – adempimento tardivo della prescrizione o con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza – oblazione ai sensi dell’art. 162-bis codice penale – riduzione della somma da versare nella misura della metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa – mancata previsione della riduzione della somma da versare nella misura del quarto del medesimo ammontare, come disposto dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 758 del 1994 in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro – non fondatezza. L’analogia tra la formulazione letterale tra l’art. 318-septies cod. ambiente e l’art. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994 non implica che la corrispondenza debba estendersi anche alla quantificazione della somma da versare per l’oblazione ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen. Pur essendo palese che il legislatore ha utilizzato per i reati ambientali una soluzione che ricalca il sistema già sperimentato in materia antinfortunistica, non è manifestamente irragionevole la previsione di una diversa entità della somma che l’imputato deve pagare per beneficiare dell’oblazione ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen. in caso di adempimento tardivo delle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza. La differenza è riconducibile a scelte discrezionali del legislatore in relazione a beni diversi con conseguente non omogeneità del tertium comparationis espresso dall’art. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 236/2016 obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze. 9 APRILE 2019, N. 75 PROCEDIMENTO CIVILE. Appello – notificazioni con modalità telematiche – perfezionamento – applicazione della disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile – previsione che la notificazione eseguita dopo le ore ventuno si intende perfezionata alle ore sette del giorno successivo – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 106/2011 nell’ordinamento vige il principio generale relativo alla scissione dei momenti in cui la notifica si perfeziona per il notificante e per il destinatario, con conseguente anticipazione di tale perfezionamento a favore del primo al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale tale principio è correlato all’esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante, essendo altresì irragionevole che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile a soggetti diversi dal medesimo notificante l’ufficiale giudiziario o l’agente postale e perciò destinata a restare estranea alla sua sfera di disponibilità.