RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

21 MARZO 2019, numero 64 REATI E PENE. Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria – esclusione dei reati di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998 [nella specie, del reato di cui all’articolo 10-bis “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”] – manifesta inammissibilità. L’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 191/2018 la carenza di indicazioni sulla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo è considerata dalla costante giurisprudenza costituzionale causa di manifesta inammissibilità della questione in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. 21 MARZO 2019, numero 63 SANZIONI AMMINISTRATIVE. Decreto legislativo 12 maggio 2015, numero 72 – modifiche alla parte V del decreto legislativo numero 58/1998 [Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, numero 52] – applicazione alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia – abuso di informazioni privilegiate – illegittimità costituzionale parziale. La scelta legislativa di derogare alla retroattività dei nuovi e più favorevoli quadri sanzionatori risultanti dal d.lgs. numero 72/2015 sacrifica irragionevolmente il diritto degli autori dell’illecito di abuso di informazioni privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore. Mutato apprezzamento che riflette, evidentemente, la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo edittale di centomila euro. Da ciò consegue l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, d.lgs. numero 72/2015 nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dallo stesso articolo 6, co. 3, alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’articolo 187-bis, d.lgs. numero 58/1998 Testo Unico della Finanza . In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 223/2018 è costituzionalmente illegittimo l’articolo 9, co. 6, l. numero 62/2005 nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall’articolo 187 sexies del d.Lgs. numero 58/1998 si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge numero 62/2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all’intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente. Ed infatti, la norma censurata, disponendo l’inderogabile applicazione retroattiva della nuova disciplina sanzionatoria ai fatti pregressi, si pone in contrasto con gli articolo 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 7 CEDU, nella parte in cui impone di applicare la nuova disciplina anche qualora essa risulti in concreto più sfavorevole di quella precedentemente in vigore.