RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

21 MARZO 2019, N. 64 REATI E PENE. Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria – esclusione dei reati di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 [nella specie, del reato di cui all’art. 10-bis Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”] – manifesta inammissibilità. L’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 191/2018 la carenza di indicazioni sulla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo è considerata dalla costante giurisprudenza costituzionale causa di manifesta inammissibilità della questione in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. 21 MARZO 2019, N. 63 SANZIONI AMMINISTRATIVE. Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 – modifiche alla parte V del decreto legislativo n. 58/1998 [Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52] – applicazione alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia – abuso di informazioni privilegiate – illegittimità costituzionale parziale. La scelta legislativa di derogare alla retroattività dei nuovi e più favorevoli quadri sanzionatori risultanti dal d.lgs. n. 72/2015 sacrifica irragionevolmente il diritto degli autori dell’illecito di abuso di informazioni privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore. Mutato apprezzamento che riflette, evidentemente, la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo edittale di centomila euro. Da ciò consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015 nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dallo stesso art. 6, co. 3, alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187-bis, d.lgs. n. 58/1998 Testo Unico della Finanza . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 223/2018 è costituzionalmente illegittimo l’art. 9, co. 6, l. n. 62/2005 nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall’art. 187 sexies del d.Lgs. n. 58/1998 si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62/2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all’intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente. Ed infatti, la norma censurata, disponendo l’inderogabile applicazione retroattiva della nuova disciplina sanzionatoria ai fatti pregressi, si pone in contrasto con gli artt. 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui impone di applicare la nuova disciplina anche qualora essa risulti in concreto più sfavorevole di quella precedentemente in vigore.