RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

14 FEBBRAIO 2019, N. 19 IMPOSTE E TASSE. Norme della Regione Campania – tassa automobilistica regionale – previsione che il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica – manifesta infondatezza. L’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione – prevista dall’art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania Legge finanziaria regionale 2013 ” – non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo nella diversa ipotesi di fermo adottato dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria disposta, in via di eccezione, dal d.l. n. 953/1982, come convertito in legge, e rientra, invece, nella regola – innovativamente introdotta dallo stesso d.l. – che vuole quel tributo correlato, non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 47/2017 il fermo amministrativo” è propriamente il fermo del veicolo disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale. Ai sensi dell'art. 214 Fermo amministrativo del veicolo , del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada esso consegue quale misura accessoria, unitamente ad altre sanzioni, a gravi violazioni di norme dello stesso codice. Si tratta di misura che comporta la cessazione della circolazione del veicolo con l'obbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio ed apposizione su di esso di apposito sigillo il trattenimento del documento di circolazione presso l'organo di polizia l'obbligo di rimozione e trasporto in un apposito luogo di custodia, ove si tratti di ciclomotori e motocicli e la confisca, oltre all'applicazione di sanzioni penali ed amministrative, in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo. Diverso è, invece, il fermo cosiddetto fiscale, consistente in una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest'ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione con traslazione, ovviamente, del vincolo e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo. L'esclusa sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione - quale si rinviene nella L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49 e nella L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 – non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria prevista, in via di eccezione, dal D.L. n. 953/1982, e rientra, invece, nella regola – innovativamente introdotta dallo stesso – che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo. 14 FEBBRAIO 2019, N. 18 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Piano di riequilibrio finanziario degli enti locali – previsione che consente agli enti locali, entro il 31 maggio 2017 e al ricorrere di determinate condizioni, la rimodulazione o la riformulazione di un precedente piano di riequilibrio finanziario pluriennale – illegittimità costituzionale. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge n. 208/2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232/2016, è fondata in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della lesione dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo In particolare, il principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell’ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. È evidente che la norma censurata si discosta radicalmente da tali parametri, consentendo di destinare, per un trentennio, in ciascun esercizio relativo a tale periodo, alla spesa di parte corrente somme necessarie al rientro dal disavanzo. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 6/2017 ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quelle afferenti ai disavanzi sommersi, non può non essere sottolineata la problematicità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale.