RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 8 FEBBRAIO 2019, N. 965 APPALTO DI SERVIZI. Requisiti. Dimostrazione. Avvalimento tra società dello stesso gruppo. Il servizio prestato da un soggetto con tecnologia fornita da altri vale in sé a comprovare il requisito di capacità di colui che il servizio ha prestato e non anche di chi la tecnologia abbia fornito. Pertanto, affinché il fornitore dei mezzi tecnici e della tecnologia possa spendere, quale elemento utile a dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa, il servizio svolto da altro soggetto giuridico con la propria tecnologia, è necessario che se ne appropri” e possa utilizzarlo attraverso gli strumenti consentiti dall’istituto dell’avvalimento, disciplinato dall’articolo 89 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016. Irrilevante, pertanto, è che si tratti di rapporto intercorrente tra società appartenenti al medesimo gruppo. Ciò in quanto tale situazione richiede comunque l’avvalimento, non potendosi automaticamente attribuire il servizio svolto dalla controllata alla controllante, mancando identità di soggettività giuridica e non essendo stato il servizio svolto da quest’ultima. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 7 FEBBRAIO 2019, N. 911 CITTADINI EXTRACOMUNITARI. RICHIESTA VISTO TURISTICO. Requisiti. Dimostrazione reddito sufficiente al rientro in patria. Legittimo il diniego al rilascio del visto di ingresso per motivi turistici in Italia al cittadino filippino dell’Ambasciata di Manila se basato sul fatto che il richiedente non ha dato prova di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno e il viaggio di ritorno. In sostanza, per venire in Italia è necessario dimostrare la sussistenza di una soddisfacente condizione socio – economica, finanziaria e professionale complessiva oltre a fornire informazioni attendibili sullo scopo e le condizioni del soggiorno. Peraltro, nel complesso, sulla base dei documenti forniti, è risultato impossibile stabilire con certezza l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio europeo prima della scadenza del visto. In sostanza, con la previsione normativa del rischio di immigrazione illegale”, emerge la volontà di far rientrare la valutazione della sussistenza degli elementi impeditivi in una sfera di ampia discrezionalità amministrativa e, per converso, di far ricadere sul richiedente un particolare onere probatorio in ordine alla dimostrazione degli elementi contrari, sebbene non al punto da ritenere sussistente al riguardo una presunzione negativa, neppure di carattere relativo. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 6 FEBBRAIO 2019, N. 908 DIRITTO DI ACCESSO. Cartelle esattoriali e tutela giurisdizionale. Il contribuente ha diritto ad accedere alla documentazione che attiene alla gestione del rapporto di imposta, ovvero a tutti quegli atti intesi a sollecitare il pagamento della pretesa tributaria e dalla cui conoscenza o inesistenza possano emergere vizi sostanziali e/o procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa medesima. Ferma infatti, in linea di principio, l’esclusione del diritto di accesso nei procedimenti tributari sancita dall’art. 24 comma 1 lett. b della l. 241/1990, vale comunque il comma 7, primo periodo, del medesimo art. 24, secondo il quale deve essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. L’amministrazione, pertanto, non solo è obbligata a rendere disponibili gli atti richiesti dal contribuente, ma non è titolare di alcun margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di quali atti esibire. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 6 FEBBRAIO 2019, N. 904 EDILIZIA PRIVATA. ABUSO EDILIZIO. PERTINENZE. La tettoia abusiva di 350 mq. Occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand'anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze. La nozione civilistica di pertinenza, infatti, differisce da quella a fini urbanistico / edilizi. La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia ”, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica. In sostanza, a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi un manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul carico urbanistico mediante la creazione di un nuovo volume . Nel caso specifico si trattava di una tettoia alta quattro metri, sorretta da colonne in travertino, a supporto di una attività di somministrazione.