RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

31 GENNAIO 2019, N. 14 SCIOPERO. Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – Astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria – Reiterazione di iniziative di astensione – Mancata previsione dell’obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell’astensione – Manifesta inammissibilità. L’astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo, in relazione alla quale è identificabile, più che una mera facoltà di rilievo costituzionale, un vero e proprio diritto di libertà. È necessario, però, un bilanciamento con altri valori costituzionali meritevoli di tutela, tenendo conto che l’art. 1, comma 2, lett. a , l. n. 146/1990 indica fra i servizi pubblici essenziali l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione. Tale bilanciamento è realizzato, da una parte, quanto alla disciplina primaria, dall’art. 2, comma 5, l. n. 146/1990, che prescrive che il preavviso di astensione collettiva non può essere inferiore a dieci giorni e che nella sua comunicazione deve essere indicata altresì una durata compatibile con la tutela dei diritti fondamentali, sì da garantire le prestazioni indispensabili, nonché ben determinata con la fissazione del termine iniziale e finale. D’altra parte, trovano applicazione le ulteriori più specifiche prescrizioni dettate dal codice di autoregolamentazione, che ha natura di normativa subprimaria e che è stato ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con la delibera del 13 dicembre 2007. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 180/2018 è costituzionalmente illegittimo l’art. 2-bis, l. n. 146/1990, per violazione del principio della riserva di legge, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, nel regolare, all’art. 4, comma 1, lett. b , l’astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato. 31 GENNAIO 2019, N. 13 NOTAIO. Ordinamento del notariato – Consigli notarili distrettuali – atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare – applicabilità delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato di cui alla l. 10 ottobre 1990, n. 287 – Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM – legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale – inammissibilità. Dalla sia pure elastica giurisprudenza costituzionale emerge che sono stati considerati legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale anche organi non incardinati in un ordine giudiziario, ma sempre in presenza dell’essenziale requisito della terzietà. Nel caso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM tale requisito manca. Essa − come è noto − è parte resistente del processo amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione dei suoi provvedimenti, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l , e 134, comma 1, lett. c , dell’Allegato 1 Codice del processo amministrativo al d.lgs. n. 104/2010, che prevedono la giurisdizione esclusiva sui provvedimenti delle autorità indipendenti e quella di merito per le sanzioni pecuniarie irrogate. I provvedimenti dell’Antitrust sono, dunque, sottoposti al vaglio del giudice amministrativo, al pari di qualsiasi altro provvedimento, e tra gli atti impugnabili ad opera dei terzi controinteressati, in base alle normali regole processuali in tema di interesse e legittimazione all’impugnazione, rientrano i provvedimenti di chiusura dell’istruttoria, anche detti negativi o assolutori. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 243/1989 gli organi giurisdizionali sono estranei per definizione alla situazione sostanziale. 31 GENNAIO 2019, N. 12 PROCEDIMENTO CIVILE. Esecuzione mobiliare – Crediti impignorabili o relativamente pignorabili – Limiti di pignorabilità delle somme, accreditate sul conto corrente, attribuite a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza – Applicazione alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015 [27 giugno 2015] – Illegittimità costituzionale parziale. In tema di limiti alla pignorabilità dei trattamenti pensionistici accreditati sul conto corrente del debitore, il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015 27 giugno 2015 , benché sia ispirato all’esigenza di salvaguardare l’affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non supera il vaglio di costituzionalità. Per tale esigenza prevale, infatti, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 85/2015 al legislatore spetta un’ampia discrezionalità nella scelta del tipo di tutela delle condizioni minime di sostentamento del pensionato e, tuttavia, è necessario che realizzi un intervento volto ad eliminare le disarmonie normative produttive dell’incoerenza del sistema delle garanzie a favore dello stesso, conseguenti all’impossibilità di applicare i limiti previsti per la pignorabilità delle pensioni, una volta che le stesse siano confluite nel conto corrente bancario o postale.