RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 1 FEBBRAIO 2019, N. 803 COLTIVAZIONI OGM - LEGISLAZIONE REGIONALE. La procedura necessaria per le norme tecniche”. La mancata comunicazione alla Commissione europea di un progetto di regola tecnica, nello specifico il divieto alla coltivazione di mais OGM ai sensi dell’art. 8.1 della Direttiva del 22 giugno 1998 n. 98/34/CE fa sì che il provvedimento veicolante detta regola debba essere disapplicato dal giudice nazionale, in quanto contrastante con la prevalente norma comunitaria. Nel caso specifico è stato ritenuto illegittimo l’ordine di espianto del mais OGM che era stato seminato. L’obiettivo che si intende realizzare mediante lo strumento del controllo preventivo è quello della libera circolazione delle merci, costituente uno dei fondamenti della Comunità e l'utilità di tale controllo emerge proprio nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva possono costituire ostacoli agli scambi delle merci fra Stati membri. La notifica e il periodo di sospensione consentono, infatti, alla Commissione e agli altri Stati membri di accertare se il progetto di cui trattasi frapponga ostacoli agli scambi in contrasto con il Trattato CE ovvero ostacoli che occorre evitare proponendo modifiche ai provvedimenti nazionali oppure adottando provvedimenti comuni o armonizzati. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 30 GENNAIO 2019, N. 758 CODICE ANTIMAFIA. Le valutazioni del Prefetto. Il sistema del codice antimafia non richiede né la prova oltre ogni ragionevole dubbio che l’ infiltrazione mafiosa sia in atto né in quale misura essa condizioni le scelte dell’impresa, poiché esigere una simile dimostrazione, analoga allo standard probatorio richiesto per il giudizio penale anche nella sola forma del delitto tentato art. 56 c.p.a. , non solo significherebbe costruire una fattispecie di danno e non più di pericolo, ma implicherebbe una serie di accertamenti e di ragionamenti evidentemente incompatibili con l’efficace, immediata, operatività dello strumento preventivo in questa materia, che si fonda sulla sola prova indiziaria e sul ragionamento sorretto dalla gravità, dalla precisione e dalla concordanza di tali elementi. L’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale, secondo la logica della prevenzione, richiedono alla Prefettura, un’attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo, nel sindacato sulla motivazione, un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 29 GENNAIO 2019, N. 727 RITO SPECIALE ELETTORALE. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Se nel rito ordinario continua ad essere escluso il valore probatorio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, esiste una limitata rilevanza probatoria” nel rito speciale elettorale. Ma è necessario che le dichiarazioni prodotte contengano riferimenti circostanziati, necessari tanto a suffragarne l’attendibilità, quanto consentirne il riscontro di veridicità ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000. In particolare le dichiarazioni sostitutive devono avere un contenuto esauriente, quanto meno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e ritiene di aver riscontrato non si chiede che il dichiarante individui il parametro di legge che assume violato, ma semplicemente che rappresenti i fatti per come li ha potuti percepire direttamente. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 25 GENNAIO 2019, N. 58 LEGGE PINTO - COMMISSARIO AD ACTA. L’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Ai commissari ad acta nominati per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario che riconoscono l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, individuati, secondo legge, in persona dei dirigenti delle Amministrazioni inottemperanti, non compete alcun compenso per l’attività svolta, rientrando la fattispecie nell’ onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti”. Il riferimento ai compensi riconosciuti” previsto dalla norma sembra evocare una attività giudiziale di liquidazione del compenso, che potrebbe non andare direttamente al dirigente ma destinato all’apposito fondo per il trattamento retributivo dei dirigenti medesimi. Tuttavia tale lettura potrebbe prestarsi a distorsioni applicative, e segnatamente l’inerzia del personale delle PP.AA. nell’eseguire i giudicati di condanna ex legge Pinto nell’ambito delle ordinarie mansioni di ufficio, al fine di conseguire poi il compenso una volta nominati commissari ad acta .