RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 24 GENNAIO 2018, N. 589 LAVORI PUBBLICI. FINANZA DI PROGETTO. Decadenza dell'aggiudicazione definitiva ed escussione della cauzione provvisoria. L’incameramento della cauzione provvisoria è una misura di carattere strettamente patrimoniale, senza un carattere sanzionatorio amministrativo nel senso proprio non ha, infatti, né carattere reintegrativo o ripristinatorio di un ordine violato, né di punizione per un illecito amministrativo previsto a tutela di un interesse generale. Essa ha il suo titolo e la sua causa nella violazione di regole e doveri contrattuali già espressamente accettati negli stretti confronti dell’amministrazione appaltante. La lata funzione sanzionatoria inerisce al solo rapporto che si è costituito inter partes con l’amministrazione appaltante per effetto della domanda di partecipazione alla gara si riferisce perciò all’interesse pubblico della stazione appaltante e non all’interesse generale. A tale proposito, la diligenza professionale e qualificata di un operatore economico del settore” deve essere, pertanto, effettuata alla luce delle effettive circostanze concrete, della consistenza dell’originario progetto, dell’effetto impatto del mutamento generale sopravvenuto a distanza di tempo del quadro economico. In difetto di che, l’automatico incameramento della cauzione provvisoria deve, in definitiva, ritenersi non congruamente motivato. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 22 GENNAIO 2018, N. 565 EDILIZIA PRIVATA. CONDONO. La compatibilità architettonica nelle zone vincolate. L’amministrazione non è tenuta a dettare o suggerire prescrizioni idonee a rendere l’intervento coerente con i valori paesaggistici, con la conseguenza che la mancata valutazione circa la possibilità di opere di adeguamento o modifica della costruzione abusiva non inficia la validità del diniego. La particolare pregnanza dell’interesse pubblico sotteso all’istituzione del vincolo de quo, costituzionalmente rilevante art. 9, comma 2, della Costituzione , giustifica del resto un approccio rigoroso dell’Ente alle pratiche edilizie, anche in relazione a manufatti di non ampie dimensioni. Nella specie, l’Amministrazione in sede di insindacabile giudizio di compatibilità ha escluso la compatibilità in toto e, per questo motivo, non era affatto tenuta a dettare prescrizioni idonee a rendere l’intervento coerente con i valori paesaggistici. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 22 GENNAIO 2018, N. 546 ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. Psicologi e counselor. Registro delle associazioni professioni non regolamentate. Legittima la decisione del Mise di procedere alla inclusione dell’AssoCounseling nell’elenco delle associazioni non regolamentate, formato ai sensi della l. 24 gennaio 2013, n. 4, ciò in quanto, contrariamente a quanto ritiene l’ordine degli psicologi, non c’è stata alcuna violazione dell’art. 1, comma 2, della citata legge che esclude la possibilità di inserimento nell’elenco di coloro che esercitano professioni sanitarie. Il Consiglio di Stato ha capovolto la decisione del giudice di primo grado, precisando che al Mise al quale la legge attribuisce la tenuta dell’elenco non compete alcuna attività di approfondimento circa l’attività svolta dalla associazione che richiede l’iscrizione. Nel senso che la l. 4/2013 non specifica quali siano le doverose indagini rimesse ai competenti uffici del MISE per vagliare l’accoglibilità o meno dell’istanza di una associazione di imprenditori o professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini o collegi, la cui presentazione ha natura di attività prettamente compilativa che si perfeziona con il deposito presso gli uffici del MISE che vagliano la domanda degli elementi documentali richiesti dalla legge.