RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 18 GENNAIO 2018, N. 475 SISTEMA BANCARIO. RISOLUZIONE ENTE CREDITIZIO. Azioni bancarie e rischio di impresa. In termini economici, colui il quale investe il proprio capitale, prodotto di risparmio, in azioni di società accetta per definizione il relativo rischio di impresa, e quindi è, o deve essere, consapevole del fatto che il cattivo andamento dell’impresa cui partecipa può risultare nella perdita parziale o anche completa del valore dell’investimento, non a caso denominato capitale di rischio. In termini economici, si tratta di una decisione razionale, perché a fronte del rischio sta la possibilità di un guadagno anche molto superiore a quello che si realizza con gli ordinari impieghi di capitale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 16 GENNAIO 2018, N. 411 DIRITTO DI ACCESSO. CASI DI ESCLUSIONE. Gli orari del personale di Poste italiane. Il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti di Poste italiane, limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro. Nel caso specifico, era stato richiesto l’accesso ad atti relativi esclusivamente alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, al fine di esercitare azioni davanti al giudice ordinario che potrebbe comunque provvedere con i poteri istruttori previsto nel processo del lavoro a tutela degli obblighi assunti dal datore di lavoro con le organizzazioni sindacali. E’ da escludersi l’applicazione della disciplina degli artt. 22 e segg. l. n. 241/1990 per le fasi di gestione ordinaria del personale, anche se relativa a posizioni tutelabili tramite interessi collettivi dei lavoratori facenti capo all’organizzazione sindacale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 14 GENNAIO 2018, N. 327 INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA. La legittimità del diniego a causa dei ritardi della PA. I presupposti per la ammissione alla CIGO sono costituiti dalla non imputabilità della sospensione dell’attività lavorativa al datore di lavoro o ai lavoratori e dalla transitorietà della sospensione dei lavori. Ben diverso è se la sospensione dell’attività lavorativa non è riconducibile a fattori esterni, bensì imputabile alla condotta del committente che ha aggiudicato l’appalto in difetto della titolarità di tutte le necessarie autorizzazioni. In tal caso, infatti, la vicenda è inquadrabile nel più generale canone dell’ordinario rischio di impresa cui il datore di lavoro si espone nella interazione con terzi committenti e parti pubbliche e che, come tale, non può essere trasferito sulla collettività essendo direttamente imputabile al rapporto intercorrente tra le suddette parti. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 14 GENNAIO 2018, N. 310 EDILIZIA PRIVATA. I controlli obbligatori della PA. Il rilascio del titolo edilizio abilitativo, facendo salvi i diritti dei terzi, non interferisce nell'assetto dei rapporti fra privati pur restando fermo il potere dovere dell'Amministrazione di verificare la sussistenza di limiti di matrice civilistica per la realizzazione dell'intervento edilizio da assentire. Si tratta, in sostanza, di un controllo generale di conformità che non può spingersi comunque sino a penetranti analisi. Nel senso che l'amministrazione non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico documentali circa gli effetti pregiudizievoli dell’intervento progettato sui diritti reali vantati da terzi sulle parti comuni dell’edificio o sull’incidenza dell’intervento su vincoli reali gravanti sull’edificio. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 14 GENNAIO 2018, N. 298 REGOLAMENTO REGIONALE. SISTEMI AUTORIZZATORI. Il regolamento per le grandi strutture di vendita della Regione Veneto. Legittimo imporre l’autorizzazione anziché la s.c.i.a. per l’apertura delle grandi strutture di vendita. Ciò in quanto le stesse sono tradizionalmente caratterizzate non solo per la rilevante dimensione, che ne qualifica la specifica tipologia, ma anche per il notevole impatto sul territorio sotto il profilo urbanistico e ambientale, in considerazione della valenza sovracomunale del bacino di utenza. Ciò impone necessariamente, in presenza dell’ interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario”, la possibilità di un controllo preventivo sub-specie del regime autorizzatorio in quanto un controllo di tipo successivo non costituirebbe una misura idonea a salvaguardare gli interessi pubblici di rango primario che la norma regionale intende tutelare.