RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

9 GENNAIO 2019, N. 3 SPESE DI GIUSTIZIA. Spese del processo penale anticipate dall’erario – previsione del recupero nella misura fissa stabilita dal Ministro della giustizia – previsione del recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati nel caso di sentenza di applicazione della pena e di decreto di condanna ai sensi degli artt. 445 e 460 codice procedura penale – non fondatezza. Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata del novellato art. 205 d.P.R. n. 1115/2002, l’ampia estensione delle ipotesi di forfettizzazione delle spese processuali non può comportare l’esonero del condannato dal pagamento di quelle spese per le quali non sia espressamente prevista né tale forfettizzazione secondo il disposto dell’art. 1 d.m. n. 124/2014 , né il recupero per intero o per quota secondo l’art. 2 del medesimo decreto . Si avrebbe, altrimenti, un ingiustificato regime differenziato, nel senso che in generale le spese di custodia dei beni sequestrati non sarebbero, per il condannato, oggetto dell’obbligo di pagamento, laddove – inspiegabilmente e irragionevolmente – lo sarebbero nelle ipotesi di condanna per decreto penale o di patteggiamento solo in queste ipotesi il condannato sarebbe gravato dall’obbligo di pagarle con palese contraddittorietà rispetto alla già richiamata disciplina speciale di favore che espressamente esonera il condannato per decreto o in caso di patteggiamento dall’obbligo di pagare le spese di giustizia. Di contro, la perdurante regola generale che pone a carico di tutti i condannati l’obbligo del pagamento delle spese processuali con le sole eccezioni della condanna per decreto e del patteggiamento, consente un’interpretazione adeguatrice del citato art. 205, nel senso che tale disposizione, ha solo ampliato il catalogo delle spese processuali forfettizzate, ma non ha alterato la regola generale, la quale – con le due menzionate eccezioni – è operante senza essere scalfita dalla mancata espressa previsione del quantum debeatur limitatamente alle spese di conservazione delle cose in sequestro. In conclusione, quindi, anche il condannato, in generale, è tenuto al pagamento delle spese di custodia dei beni in sequestro. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 219/2004 quanto agli effetti premiali del patteggiamento, a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 445 c.p.p., commi 1 e 2, l’esenzione dal pagamento delle spese processuali, il divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza ad eccezione della confisca nei casi di cui all’art. 240 c.p. e l’estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i delitti e per le contravvenzioni operano solo nei casi in cui la pena detentiva non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria. 9 GENNAIO 2019, N. 1 DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DELLE REGIONI. Demanio marittimo – norme della Regione Liguria – disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – concessioni demaniali vigenti – estensione della durata della concessione di trenta anni alle concessioni di beni demaniali marittimi, attualmente vigenti, con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e attività produttive a essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto. Nuove concessioni Durata della concessione demaniale marittima – previsione che la durata della medesima per finalità turistico-ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni – illegittimità costituzionale. La fissazione di una durata minima 20 anni e massima 30 anni delle nuove” concessione demaniali disposta dalla normativa regionale impugnata viene a disciplinare un oggetto – la durata, appunto, dell’affidamento in concessione – che è riservato alla competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 176/2018 alla luce del diritto europeo, la regolazione dell’accesso ai mercati in base a concessione è compatibile con il principio della concorrenza a condizione che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri oggettivi, non discriminatori e nell’ambito di procedure di evidenza pubblica non sia previsto alcun diritto di proroga automatico in favore del titolare della concessione scaduta o in scadenza, il quale sottrarrebbe, di fatto, il rinnovo della concessione demaniale alle garanzie di tutela della concorrenza la durata delle concessioni non sia eccessivamente lunga, in quanto durate eccessive stimolano gestioni inefficienti non vengano riconosciute esclusive, né preferenze, nel conferimento o rinnovo delle concessioni.