RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

14 DICEMBRE 2018, N. 237 PROCESSO CIVILE. Disciplina dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione e al verbale di accertamento di violazione del codice della strada – sanzione amministrativa per l’omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo, prevista dall’art. 126- bis del codice della strada – giudice competente – individuazione, secondo l’interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente”, del locus commissi delicti nel luogo dove deve pervenire la comunicazione dei dati personali, anziché del luogo in cui si è consumata l’omissione della comunicazione, ovvero presso la residenza o il domicilio del ricorrente – manifesta infondatezza. Il locus commissi delicti dell’illecito omissivo di cui all’art. 126- bis c.d.s., quale luogo dove deve pervenire la comunicazione dei dati personali e della patente, coincide con il luogo dell’accertamento, poiché l’autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio. Del resto, corrisponde ad un giudizio di ragionevolezza la scelta del legislatore di concentrare in un solo giudice la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni amministrative riferite, direttamente o indirettamente, al medesimo fatto. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 93/2016 è legittima la previsione normativa che fissa la competenza territoriale, in senso inderogabile, del giudice dell’opposizione a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada nel luogo di accertata commissione della violazione amministrativa a cui è seguita l’inflizione della relativa sanzione a carico del trasgressore. 14 DICEMBRE 2018, N. 236 PROCESSO PENALE. Procedimento davanti al giudice di pace – competenza per materia – previsione della competenza del giudice di pace per il delitto di cui all’art. 582 codice penale, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibile a querela di parte, a esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’art. 577, secondo comma, codice penale ovvero contro il convivente – mancata previsione, con specifico riferimento all’ipotesi aggravata di cui all’art. 577, primo comma, n. 1, codice penale, dell’esclusione della competenza del giudice di pace anche per i fatti commessi contro il discendente naturale – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 4, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 274/2000 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace , come modificato dall’art. 2, comma 4- bis , d.l. n. 93/2013 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province , convertito, con modificazioni, nella legge n. 119/2013, nella parte in cui, per le ipotesi di lesioni lievissime perseguibili a querela ex art. 582, comma 2, c.p. , non esclude la competenza del giudice di pace anche per i fatti aggravati commessi contro il figlio naturale, diversamente da quanto previsto per i fatti commessi contro il discendente adottivo, viola il principio di uguaglianza, stante il carattere discriminatorio della differenziazione. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 56/2010 la competenza per materia del giudice di pace appartiene, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore il discrimine posto in relazione alla competenza del giudice superiore rinviene la propria ratio giustificatrice nelle peculiarità proprie del rito innanzi al giudice di pace, caratterizzato da tratti di semplificazione e snellezza che ne esaltano la funzione conciliativa, nonché nella natura delle fattispecie criminose di ridotta gravità, devolute alla competenza del giudice di pace.