RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 23 NOVEMBRE 2018, N. 6626 EDILIZIA PRIVATA A DESTINAZIONE ALBERGHIERA. La valutazione in ordine alla modifica della destinazione d’uso. La previsione del vincolo alberghiero per essere costituzionalmente legittima, deve essere il frutto di un accorto bilanciamento tra valori egualmente tutelati in Costituzione, in modo da rendere compatibile il principio di funzionalizzazione della proprietà enunciato dall’art. 42 Cost., con la sussistenza stessa del diritto di proprietà in modo da evitare che un vincolo stringente nella destinazione ed indefinito nel tempo possa costituire un intervento di fatto espropriativo , e con la libertà di iniziativa economica che – fermi i liniti imposti dall’art. 41 Cost. - impedisce l’ imposizione coattiva” dello svolgimento di attività allorché non sussista la convenienza economica delle stesse. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 21 NOVEMBRE 2018, N. 6593 PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE - COMPETENZA PROFESSIONALE. Competenza esclusiva dell’ingegnere per le opere di idraulica forestale. Fermo restando che la competenza professionale tra gli ingegneri e gli architetti va individuata non con riferimento all’oggetto in se, nel caso sottoposto al Collegio si trattava di una sistemazione idraulica bensì con riferimento alla tipologia dell’intervento proposto, con riferimento ai percorsi formativi di nuova istituzione, conclusi rispettivamente con laurea triennale o con laurea magistrale, si conserva la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli artt. 51 e 52 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto e succ. mod Si tratta infatti di normativa secondaria peraltro, nell’insieme, ripetutamente modificata e integrata da leggi e decreti successivi , non solo espressamente mantenuta in vigore dall’ art. 1 d.P.R. n. 328/2001, oltre che dagli artt. 16 per gli architetti e 46, comma 2 per gli ingegneri iscritti alla sezione A , ma compatibile col nuovo assetto degli studi, perciò tuttora applicabile. Di conseguenza, è ancora attuale la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 r.d CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 21 NOVEMBRE 2018, N. 6592 EDILIZIA PRIVATA - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Agevolato soltanto l’effettivo produttore. E’ errato ritenere sia ammessa l’esenzione dal pagamento di contributo di costruzione in forza di una interpretazione dell’art. 10, comma 1, l. n. 10/1977 ora d.P.R. n. 380/2001, art. 19, comma 1 che fa leva unicamente sulla titolarità in capo alla società di una concessione finalizzata alla costruzione di un impianto destinato ad attività artigianale, e sul fatto del suo concreto utilizzo a tale uso. Rileva, invece, il fatto che tale uso non possa essere ricondotto, sin dal suo avvio, alla società titolare della predetta concessione, che svolge un’attività commerciale e che ha locato l’immobile a una impresa artigianale. La ratio del contributo di concessione deve essere univocamente individuata nella compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore. Ne deriva che una norma quale quella dell’art. 10, comma 1, l. n. 10/1977, che sottrae il rilascio della concessione di costruzione di un edificio dal pagamento di tale contributo in quanto destinato a un’attività artigianale, facendo contestualmente recedere il diritto del Comune a compartecipare all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore, non può che costituire espressione di un favor destinato non al titolare della concessione in sé, bensì al titolare della concessione che utilizzi l’immobile per l’attività artigianale, e presuppone, pertanto, l’identità tra il soggetto titolare della concessione e il soggetto che svolge l’attività agevolata. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 19 NOVEMBRE 2018, N. 6529 PROCEDURA DI GARA. DICHIARAZIONE MENDACE. Gli effetti di una dichiarazione incompleta. Va annullata l’aggiudicazione della gara se l’impresa ausiliaria ha omesso di dichiarare un precedente penale. La dichiarazione mendace, infatti, costituisce un’autonoma fattispecie di esclusione dalla gara, rilevante in quanto tale, a prescindere dal possesso o meno dei requisiti di carattere generale, perché incidente sul rapporto fiduciario in termini di inaffidabilità della dichiarazione. E’ diverso l’obbligo di dichiarare sentenze penali di condanna rientranti tra quelle previste dall’art. 80, comma 1, ovvero rilevanti ai sensi del successivo comma 5, lett. c del codice degli appalti. Nel primo caso l’esclusione è atto vincolato in quanto discendente direttamente dalla legge, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lett. c , la valutazione è rimessa alla stazione appaltante fermo restando che, nella prospettiva della norma da ultimo indicata, l’operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione .