RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

16 NOVEMBRE 2018, N. 208 SICUREZZA PUBBLICA. Norme della Regione Lombardia – previsione che la Regione promuove azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit”, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori, le forze di polizia locale e altri organismi, allo scopo di intensificare l’attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell’estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica – non fondatezza. La legge della Regione Lombardia n. 24 del 2017 contiene una serie di misure che, dichiaratamente collocandosi nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall’art. 117, lettera h , Cost. sono volte a promuovere, anche tramite accordi con gli organi dello Stato, attività di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta art. 1 . Si tratta, pertanto, di un intervento normativo volto al perseguimento di obiettivi di contrasto alla radicalizzazione, mediante la conoscenza, la diffusione e l’approfondimento, in ambiti diversi, delle regole di ordinata e pacifica convivenza civile, avuto riguardo al diffondersi di forme di estremismo che nei tempi più recenti ha contraddistinto la realtà territoriale di quella Regione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 35/2012 la disciplina di un’attività, per quanto connessa al contrasto di fenomeni criminali, può venire assegnata alla legge regionale se è tale da poter essere ricondotta a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale ed infatti, la promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo, essendo necessario unicamente che le misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della Regione non costituiscano strumenti di politica criminale né, in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. 16 NOVEMBRE 2018, N. 207 REATI E PENE. Istigazione o aiuto al suicidio – denunciata incriminazione delle condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte dell’istigazione [e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito al suicidio] – denunciata previsione che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione – rinvio. Analogamente a quanto avviene nelle altre legislazioni contemporanee, anche il nostro ordinamento non punisce il suicidio, neppure quando sarebbe materialmente possibile, ossia nel caso di tentato suicidio. Punisce, però, severamente con la reclusione da cinque a dodici anni chi concorre nel suicidio altrui, tanto nella forma del concorso morale, vale a dire determinando o rafforzando in altri il proposito suicida, quanto nella forma del concorso materiale, ossia agevolandone in qualsiasi modo” l’esecuzione. Ciò, sempre che il suicidio abbia luogo o che, quantomeno, dal tentato suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima nel qual caso è prevista una pena minore . Il legislatore penale intende dunque, nella sostanza, proteggere il soggetto da decisioni in suo danno non ritenendo, tuttavia, di poter colpire direttamente l’interessato, gli crea intorno una cintura protettiva”, inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui. Sull’argomento, cfr. Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera il diritto di ciascuno di decidere come e in quale momento debba avere fine la propria vita, sempre che si tratti di persona capace di prendere una decisione libera e di agire in conformità a tale decisione, è uno degli aspetti del diritto alla vita privata riconosciuto dall’art. 8 CEDU.