RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 9 NOVEMBRE 2018, N. 16 ACCESSO UNIVERSITA’ - NUMERO CHIUSO. Il limite alla validità del diploma di massofisioterapista. Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L’iscrizione alla facoltà di fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 l. 2 agosto 1999, n. 264 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 7 NOVEMBRE 2018, N. 6291 PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE. Commercio su aree pubbliche - Chiosco vendita giornali. Un soggetto che svolge attività commerciale presso un locale sito al numero civico attiguo a quello oggetto della concessione che amplia ulteriormente gli spazi di vendita già in precedenza beneficiati da precedente concessione di spazio pubblico, non rientra nel novero di quegli interessati diretti dall’atto amministrativo che devono essere coinvolti nel procedimento di rilascio mediante comunicazione ex art. 7 l. n. 214/1990. Ma ciò non toglie che la situazione giuridica del titolare di un bar/enoteca altro non sia che quella del tipico proprietario frontista o confinante con il soggetto destinatario di provvedimenti ampliativi del proprio ambito di attività. Situazione che comunque legittima il frontista o confinante ad agire giudizialmente avverso i provvedimenti che modificano radicalmente la realtà esistente contigua nel caso specifico la diminuzione della vista mare causata dall’ampliamento del chiosco generava un’evidente legittimazione a ricorrere avverso la modifica dello stato dei luoghi richiesta dal privato ed accordata dalla autorità amministrativa. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA SENTENZA 5 NOVEMBRE 2018, N. 701 APPALTO DI SERVIZI - SOCCORSO ISTRUTTORIO. Avvalimento, omissioni dichiarative e documentali dell’ausiliaria. Bando pubblicato ai primi di agosto ed un mese per presentare offerta. La stazione appaltante deve applicare nei confronti dell’impresa che ha presentato offerta, l’istituto del soccorso istruttorio, rimettendo la stessa in termini a norma di legge ai fini delle dichiarazioni integrative e produzioni documentali che la medesima ha a suo tempo omesso. L’applicazione del soccorso istruttorio a favore della ricorrente, infatti, lungi dal poter risultare lesiva della par condicio tra i due concorrenti che hanno partecipato alla gara, vale semmai proprio a consentire il sostanziale rispetto di tale valore, rimediando alla distorsione fondatamente denunciata dalla ricorrente stessa. Ciò in quanto solo una più precisa cognizione di fonte documentale delle caratteristiche dei pregressi servizi imputabili all’A.T.I. potrebbe permettere di valutare la loro spendibilità o meno, anche sub specie di servizi equivalenti a quelli prescritti, ai fini della procedura. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III ORDINANZA 5 NOVEMBRE 2018, N. 6264 APPALTO DI SERVIZI - PARTENARIATO PUBBLICO. Servizio di trasporto sanitario ordinario di pazienti in ambulanza. Rimessa alla Corte di Giustizia la valutazione circa la compatibilità delle norme comunitarie in materia di appalto di servizi con la legge della Regione Veneto. Nello specifico è stato richiesto alla Corte di stabilire se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l’art. 10 e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità dell’art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, della l.r. Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e 15 l. n. 241/1990”. Stabilisca la Corte se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l’art. 10 e l’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità delle disposizioni della l.r. Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 e 15 l. n. 241/1990, nel limitato senso di obbligare la stazione appaltante ad esternare la motivazioni della scelta di affidare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara, anziché mediante convenzionamento diretto.