RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 11 OTTOBRE 2018, N. 5864 LAVORO PUBBLICO. SCORRIMENTO GRADUATORIA. Giunta e Consiglio regionale appartengono ad un medesimo ente. La definizione di pubblica amministrazione spetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche al solo ente Regione, laddove Giunta e Consiglio sono solamente due organi interni di quest’ultimo ma non certo due amministrazioni autonome alle quali possa applicarsi il predetto art. 3, comma 61. Né rileva la circostanza che le attribuzioni di tali organi siano obiettivamente diverse, trattandosi di una necessaria e logica conseguenza dell’organizzazione burocratica – per organi ed uffici – propria di ogni amministrazione pubblica. Del resto, la disciplina di legge che dispone il ricorso allo scorrimento delle graduatorie nulla ha a che fare con le attribuzioni istituzionali degli organi od uffici di destinazione, bensì attiene all’equivalenza delle figure e dei titoli professionali richiesti per l’impiego. Nel caso specifico scrutinato dalla Sezione, alcuni candidati idonei, ma non vincitori in un concorso, indetto dall’Assemblea legislativa della Regione Umbria, avevano impugnato il bando indetto dalla Giunta regionale per la copertura di posti di pari livello. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 11 OTTOBRE 2018, N. 5846 LICENZA APERTURA SALA GIOCHI. Le condizioni per il presupposto della sorvegliabilità. Se la ragion d’essere dell’autorizzazione di polizia risiede in una esigenza di controllo per motivi di ordine e sicurezza pubblica, appare ragionevole ritenere che oggetto della sorveglianza ai sensi dell’art. 153 del r.d. n. 635/1940 debba essere l’immobile nel suo complesso. E ciò, per l’assorbente considerazione che - come suol dirsi - nel più sta il meno la possibilità di sorvegliare l’edificio comprende in sé la possibilità di sorvegliare dall’esterno l’accesso a tutte le attività che si svolgono all’interno di questo, compresa evidentemente quella ludica, ovvero la sala VLT che il competente Questore aveva assentito. In sostanza, ferma e indiscussa l’amplissima discrezionalità di cui gode l’Autorità di P.S. nel valutare le circostanze di fatto sotto il profilo della sorvegliabilità” discrezionalità sindacabile nelle sole ben note ipotesi-limite previste dal TULPS , il quesito al quale la IV Sezione ha dato risposta riguardava l’interpretazione del sintagma la località o la casa”, alle quali la disposizione contenuta nell’art. 153 TULPS fa riferimento. Vale a dire se esso si riferisce allo stabile o allo specifico locale in cui si svolge l’attività di sala giochi. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 9 OTTOBRE 2018, N. 5801 EDILIZIA PRIVATA. VERANDA. Le condizioni per l’utilizzo della SCIA. Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire. Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto. Né può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. In proposito, la Sezione ha ricordato che, nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 in sede di Conferenza unificata, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’art. 4, comma 1- sexies, d.P.R. 380/2001, la veranda è stata definita nell’Allegato A Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 9 OTTOBRE 2018, N. 5781 EDILIZIA PRIVATA LIBERA. TETTOIA. Quando il titolo edilizio è necessario. Non ogni opera che interessi la superficie esterna dell’edificio determina una automatica alterazione dei luoghi soggetti a tutela, ma esclusivamente quella che ne immuti le caratteristiche essenziali in maniera rilevante. Ed in tal senso spetta alla p.a. l’onere di esplicare, una volta verificata la consistenza del manufatto, la rilevata alterazione. Di conseguenza, non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richieda, o non richieda, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata. In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.