RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

4 OTTOBRE 2018, N. 183 REGIONI. Regioni – simboli ufficiali – norme della Regione Veneto – uso della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione – casi e modi di esposizione della bandiera della Regione – previsione dell'esposizione all'esterno degli edifici sedi della Prefettura, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli altri organismi pubblici, diversi dagli enti pubblici territoriali e loro consorzi e unioni, degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale, ogniqualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione europea, sulle imbarcazioni di proprietà di organismi pubblici – previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione della disposizione – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 28/2017 Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 Gonfalone e stemma della Regione” è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l’obbligo di esporre la bandiera regionale all’esterno di edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 189/87 con il tramonto della concezione totalitaria dello Stato ed emanata la Costituzione, la bandiera nazionale e le bandiere estere non sono più considerate l'emblema della sovranità territoriale di uno Stato, nel quale il regime politico non riconosce altri valori oltre quelli dei quali si fa detentore ed impositore, ma costituiscono simbolo di un certo paese e di ideologie che la maggioranza del popolo accetta e propone al confronto internazionale. 4 OTTOBRE 2018, N. 182 LEGGE. Abrogazione – previsione che include l'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 tra le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 1, d.lgs. n. 179/2009 Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 – c.d. decreto salva-leggi” è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell’Allegato 1, l’indispensabile permanenza in vigore dell’art. 8 della legge n. 991/1952 Provvedimenti in favore dei territori montani , quanto all’esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura. Ed infatti, al momento dell’adozione del decreto salva-leggi”, l’art. 8 l. n. 991/1952 era già stata oggetto di abrogazione implicita, sicché il citato art. 1, che lo esclude dalla portata dell’effetto abrogativo della legge n. 246/2005, si pone in contrasto con la medesima legge ed è viziata, conseguentemente, per eccesso di delega. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 104/17 il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto, oltre che del dato testuale, di una lettura sistematica delle disposizioni che la prevedono, anche alla luce del contesto normativo nel quale essa si inserisce, nonché della ratio e delle finalità che la ispirano.