RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 21 SETTEMBRE 2018, N. 5486 TUTELA DELLA SALUTE. AUTONOMIA IMPRENDITORIALE. La legittimità dei vincoli imposti al farmacista che fa anche il grossista. Nessuna commistione dell’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano grossista con l’attività di vendita al dettaglio farmacia lo ha stabilito il Ministero della salute, interpellato a proposito, e tale principio è stato fatto proprio da regioni e associazioni di settore. Del resto, i codici differenti inerenti all’attività di grossista e di farmacista venditore al dettaglio, consentono il flusso di dati presso la Banca dato della tracciabilità del farmaco costituita con d.m. salute 15 luglio 2004, tesa a garantire l’autenticità dei medicinali in commercio in Italia ed a rafforzare il contrasto alle frodi. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 20 SETTEMBRE 2018, N. 5480 INTERDITTIVA ANTIMAFIA. Ruolo della famiglia” e presunta infiltrazione mafiose. Il dato relativo alla parentela non deve essere assunto nella sua rigida materialità, ma per le implicazioni logico-presuntive che lo stesso, attentamente esaminato anche alla luce di tutte le circostanze caratterizzanti lo specifico contesto societario e familiare è suscettibile di generare implicazioni che compete in primo luogo al giudice, in sede di sindacato sulla legittimità dell’informativa interdittiva, attentamente estrapolare dal provvedimento impugnato e dagli atti istruttori che ne hanno preceduto l’adozione. La famiglia”, anche da un punto di vista sociologico, in quanto gruppo di persone caratterizzato, in linea tendenziale, dalla condivisione di valori e finalità, costituisce il naturale” canale di trasmissione di eventuali propensioni” criminali, le quali finiscono per propagarsi dall’uno all’altro dei suoi membri, da un lato, in virtù dell’appartenenza degli stessi ad un unico habitat socio-economico, dall’altro lato, in forza del legame di solidarietà che, in misura più o meno marcata, li avvince. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 19 SETTEMBRE 2018, N. 5466 TUTELA PAESAGGISTICA . È tutta questione di volume” in senso lato. Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume. Peraltro, l’art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura e pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 18 SETTEMBRE 2018, N. 5455 EDILIZIA PRIVATA. CONDONO. I presupposti legittimanti per il silenzio assenso nel condono edilizio. Per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio, è necessario che ricorrano i requisiti, sia dell’avvenuto pagamento dell’oblazione dovuta e degli oneri di concessione, sia dell’avvenuto deposito di tutta la documentazione prevista per la sanatoria. L’effetto sanante, in altre parole, non deriva immancabilmente dal decorso del termine ivi previsto, ma è condizionato al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Peraltro, è erroneo ritenere che il decorso di più di 10 anni dalla data di integrazione della documentazione precluderebbe al Comune qualsiasi possibilità di chiedere il pagamento di somme ormai prescritte a causa del decorso del tempo. Ciò in quanto la norma civilistica opera su piani diversi rispetto quello della sussistenza dei presupposti per la formazione tacita del titolo abilitante in sanatoria.