RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 5 LUGLIO 2018, N. 4124 CACCIA E CINGHIALI. Regolamento regionale per il ristoro danni. Gli Ambiti Territoriali di Caccia, pur non appartenendo alle amministrazioni pubbliche tradizionalmente concepite, svolgono funzioni pubbliche di cura dell'interesse comune, mediante l'esercizio di poteri autoritativi, connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica nel territorio di competenza E’ legittimo, pertanto, il Regolamento regionale che richiede ai cacciatori un contributo economico per le attività connesse al piano di riduzione dei cinghiali in un Ambito Territoriale di caccia ove il popolamento non sia stato contenuto con il piano di abbattimento e nelle ipotesi in cui la quota dei finanziamenti della Regione non sia stata sufficiente a coprire i danni causati dagli animali stessi. La normativa sulla caccia rende direttamente compartecipi i soggetti interessati ad un aspetto ludico della vita associata, ai fini della migliore gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile, espressamente dichiarata, dalla l. 157/1992, bene indisponibile dello Stato. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 4 LUGLIO 2018, N. 4102 CESSIONE FARMACIA COMUNALE. DIRITTO DI PRELAZIONE. Rimessa alla Corte di Giustizia la disposizione nazionale che agevola i dipendenti della farmacia comunale ceduta. Cambio di rotta del Consiglio di Stato a proposito della questione del diritto di prelazione del dipendente della farmacia comunale, nelle ipotesi di cessione della Azienda. Il Consiglio di Stato, sez. III, infatti, fa proprie le considerazioni espresse dall’impresa che aveva partecipato alla gara ma era stata successivamente scalzata, in forza della previsione contenuta all’art. 12 l. n. 362/1991. Ciò in quanto se la preferenza accordata al dipendente mette in moto interessi che la giurisprudenza aveva ritenuto essere riconducibili ad una esigenza di migliore gestione dell'esercizio farmaceutico, con la presunzione, quindi, che il farmacista già dipendente del presidio ceduto offra una garanzia di continuità e di proficua valorizzazione della esperienza già accumulata nella gestione del presidio, è anche lecito dubitare che l’esperienza professionale pregressa alle dipendenze della farmacia comunale sia meritevole di specifica valorizzazione. È dubbio, in sostanza, che la prelazione legale prevista dalla suddetta norma sia necessaria al raggiungimento dell'obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità e che, comunque, l’effetto lesivo dei principi di parità di trattamento e libera prestazione dei servizi che da essa consegue sia del tutto proporzionato nel bilanciamento complessivo degli interessi che con tale meccanismo si salvaguardano. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 3 LUGLIO 2018, N. 4066 TRASFORMAZIONI URBANISTICHE. Da vigneto a posteggio seppur in verde non sempre si può. Legittimo il diniego della concessione in sanatoria se le norme urbanistiche impongono il mantenimento della destinazione agricola. Sono riconducibili entro la categoria della trasformazione edilizia urbanistica le opere che modificano significativamente la realtà urbanistica e territoriale, indipendentemente dal fatto che la loro realizzazione richieda attività edificatoria in senso stretto. Nel senso che in tale categoria sono inclusi gli interventi di trasformazione del suolo, quali, ad esempio, la sua cementificazione o lo spianamento di un terreno al fine di ottenerne un piazzale, in quanto anche essi creano un nuovo assetto urbanistico tali mutamenti di destinazione possono avere luogo solo se siano stati espressamente consentiti da una previsione urbanistica. Legittimo pertanto il provvedimento del Comune che aveva impedito la stabilizzazione del terreno e la successiva sistemazione mediante posa di ‘rete a nido d'api’, ricoperta da una manto erboso in forza anche del principio già pronunciato secondo cui un intervento di spargimento di ghiaia su un'area che ne era precedentemente priva rappresenta attività urbanisticamente rilevante nella misura in cui appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d'uso . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 3 LUGLIO 2018, N. 4055 PORTO D’ARMI. DINIEGO AL RINNOVO . L’avvocato penalista vuole la pistola. E’ pacifico che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che l’amministrazione centrale Ministero dell’interno , ovvero quella periferica operante sul territorio, ben può effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d’armi, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni che – in rapporto all’ordine ed alla sicurezza pubblica - si possono formulare a proposito di determinate attività e di specifiche situazioni. In tal caso l’Amministrazione può predisporre criteri rigorosi in base ai quali le istanze degli interessati vadano esaminate tenendo conto della esigenza di evitare la diffusione delle armi. Ma gli eventuali nuovi criteri restrittivi imposti dal Ministero dell’Interno con specifiche direttive, non possono giustificare il diniego al rinnovo del porto d’ami all’avvocato penalista che lo detiene dalla fine degli anni 70. Nel caso specifico, nel provvedimento non era contenuta alcuna motivazione rafforzata che tenesse conto dei fatti oggettivi né risultavano indicate le ragioni che possono anche essere di ordine generale per le quali all’amministrazione aveva inteso mutare orientamento, rispetto ai precedenti rinnovi.