RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

13 GIUGNO 2018, N. 123 ARBITRATO. Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province – esercizio della facoltà di riscatto da parte dei Comuni – determinazione dell’equa indennità dovuta ai concessionari – devoluzione ad un collegio arbitrale della decisione sull’ammontare dell’indennità, in mancanza dell’accordo tra le parti – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 24, comma 7 e 8, r.d. n. 2578/1925 Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti afferenti l’esercizio dei servizi pubblici. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 221/2005 le ipotesi di arbitrato previste dalla legge sono illegittime solo se hanno carattere obbligatorio e, cioè, impongono alle parti il ricorso all’arbitrato, senza riconoscere il diritto di ciascuna parte di adire l’autorità giudiziaria ordinaria. 13 GIUGNO 2018, N. 120 ORDINAMENTO MILITARE. Limitazioni all’esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero – divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali – illegittimità costituzionale. L’art. 1475, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 Codice dell’ordinamento militare è costituzionalmente illegittimo in quanto prevede che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali invece di prevedere che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge e che non possono aderire ad altre associazioni sindacali. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 126/1985 ex lege, possono essere imposte ai militari limitazioni nell’esercizio dei diritti riconosciuti agli altri cittadini e l’osservanza di particolari doveri al solo fine di garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, in considerazione dell’esigenza costituzionale che la democraticità dell’ordinamento delle Forze armate sia attuata nella massima misura compatibile col perseguimento da parte di queste dei propri fini istituzionali.