RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 25 MAGGIO 2018, N. 3143 PROCESSO AMMINISTRATIVO. L’inutilizzabilità della dichiarazione sostitutiva. Nell’ambito del processo amministrativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è inutilizzabile in quanto, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione. D’altro canto, l'attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni o auto dichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato dall'amministrazione, sino a querela di falso, dall'esame obiettivo delle risultanze documentali . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 25 MAGGIO 2018, N. 3138 NORMATIVA ANTIMAFIA. Assunzione personale e soggetti controindicati su segnalazione della Prefettura. Non è seriamente esigibile dall’imprenditore un controllo personale, e un giudizio, altrettanto personale, sull’esistenza e influenza delle parentele dell’assumendo, sulle sue frequentazioni, o sulle indagini non ancora giunte ad un rinvio a giudizio evento a seguito del quale la notizia è evincibile dal certificato dei carichi penali pendenti , e soprattutto, non è esigibile che esso imprenditore si sottragga agli obblighi assunzionali per ragioni soggettive e non oggettive in assenza di previsioni di legge che vietino l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto, o comunque di informazioni qualificate, in quanto provenienti dalla Prefettura o dagli organi di Polizia, che rendano verosimile la sussistenza del rischio che l’assumendo possa essere un cavallo di Troia” delle associazioni mafiose o anche semplicemente un soggetto controindicato” ai fini antimafia, avuto riguardo al tipo di attività e al luogo di svolgimento della stessa. In sostanza, in assenza di meccanismi informativi predisposti dall’ordinamento, deve ritenersi secondo la logica del più probabile che non, che è ben più probabile che l’assunzione di soggetti controindicati tra quelli già in servizio presso l’uscente, sia avvenuto in un quadro di inconsapevolezza delle ragioni di controindicazioni diverse da quelle evincibili dalla certificazione penale . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 24 MAGGIO 2018, N. 3136 PROCESSO AMMINISTRATIVO. Scadenza dei termini di deposito. Il comma 4 dell’art. 4 dell’all.to 2 al d.lgs. n. 104/2010 c.p.a. , come modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha previsto che È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24 00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24 00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”. Tale norma va interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico PAT è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 id est , l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT , si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo. In altri termini, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 24 MAGGIO 2018, N. 3129 TUTELA DELLA SALUTE. Equivalenza dei farmaci - Dimostrazione. Se un’azienda farmaceutica non ritiene di o non può avvantaggiarsi della semplificazione procedimentale contemplata dall’art. 10 d.lgs. n. 219/2006 per i farmaci generici, sottraendosi conseguentemente all’onere di dimostrare la bioequivalenza rispetto al medicinale originatore, ciò non toglie che essa debba sottostare a tale onere laddove intenda ugualmente conseguire il vantaggio - proprio dei farmaci generici - connesso alla possibilità di competere, sul piano del costo del prodotto, con il farmaco di riferimento sulla scorta del loro comune inserimento nella lista di trasparenza. In sostanza, il requisito della bioequivalenza rispetto ai monocomponenti originatori è sufficiente, in base alle Linee Guida, ai soli fini del rilascio dell’AIC, mentre, ai fini della valutazione di equivalenza per gli effetti dell’inclusione dei farmaci nella lista di trasparenza, si rende necessaria, onde consentire e giustificare da un punto di vista terapeutico l’operatività del meccanismo di sostituzione del farmaco prescritto con quello dispensato, una apposita verifica in ordine alla comune efficacia terapeutica degli stessi, cui è appunto strumentale il rapporto di diretta e reciproca bioequivalenza tra le associazioni fisse di cui essi consistono.