RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

14 FEBBRAIO 2018, N. 29 IMPOSTE E TASSE. Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili – definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali – previsione che, con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, i medesimi enti territoriali possono stabilire l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate – non fondatezza. Il d.l. n. 193/2016 ha disposto lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia ad eccezione di Equitalia giustizia spa che continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia , con la conseguente attribuzione delle relative funzioni ad un apposito ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione , sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze e al monitoraggio della stessa Agenzia. Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare con le procedure della riscossione tramite ruolo. Come si legge nelle premesse del d.l. n. 193/2016, la riforma consegue alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, di ottimizzare l’attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l’organizzazione dell’Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE , e all’art. 81, comma 1, Cost Nell’ambito di questa disciplina, non assume rilievo il fatto che siano coinvolte anche le imposte proprie” delle Regioni, atteso che, sul piano formale, non si giustificherebbero modalità diverse di una procedura naturalmente unitaria, e, sul piano sostanziale, ne deriverebbe la necessità di moltiplicare l’emissione dei ruoli in relazione ai differenti tipi di imposte, con un appesantimento operativo incompatibile con la finalità perseguita di migliorare la razionalità e la efficienza del sistema. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 102/2008 le Regioni sono titolari di una potestà legislativa esclusiva nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con riguardo, beninteso, ai presupposti d’imposta collegati al territorio di ciascuna Regione e sempre che l’esercizio di tale facoltà non si traduca in un dazio o in un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni artt. 117, comma 4, e 120, comma 1, Cost. . 14 FEBBRAIO 2018, N. 27 IMPOSTE E TASSE. Imposta unica sulle scommesse – soggettività passiva dei centri di raccolta dati [o CTD] operanti come ricevitorie per conto del bookmaker estero – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’art. 1, comma 2, l. n. 288/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b , l. n. 220/2010 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011 sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che – nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Sull’argomento, cfr. Cons. St., n. 2427/1999 la Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza del 21 ottobre 1999 n. 67/1998, ha stabilito che spetta al giudice nazionale verificare se la normativa italiana che riserva l'esercizio delle scommesse in favore di determinati enti soddisfi effettivamente, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, gli obiettivi che possono giustificarla e se le restrizioni da essa imposte non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi. 9 FEBBRAIO 2018, N. 22 CIRCOLAZIONE STRADALE. Patente di guida – divieto di conseguimento o revoca per delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che sono, o sono stati, sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione o per i condannati per determinati reati – applicazione anche in riferimento a reati commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 94/2009 [nella specie, reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope] – condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. – condizione soggettiva che ne comporta la revoca da parte del Prefetto – prevista revoca automatica per i condannati per reati in materia di stupefacenti, anche se di lieve entità – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 Nuovo codice della strada , come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a , l. n. 94/2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza , che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto provvede” – invece che può provvedere” – alla revoca della patente. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 182/2016 è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. n. 309/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza , impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui, per determinati reati, consente l'irrogazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida sino ad anni tre, da eseguirsi solo dopo l'espiazione della pena principale detentiva.