RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 2 FEBBRAIO 2018, N. 693 APPALTO DI LAVORI. REQUISITI DI GARA. Offerta a minor prezzo. Le forme maggiormente snelle della procedura negoziata non permettono che la lettera di invito posta a governo della procedura ed in cui sono fissate le regole procedurali preventive di qualificazione soggettiva ed oggettiva e di selezione che presiedono alla scelta del contraente venga a perdere il carattere normativo - procedimentale di lex specialis, per cui nella sua specifica funzione di atto di portata precettiva non può essere derogato, né possono prevalerne interpretazioni ambigue, come il successivo richiamo ai requisiti richiesti come unico limite alla partecipazione, laddove la medesima lettera rechi tra le sue regole cardine la non ammissibilità di materiale con caratteristiche differenti da quelle specificamente riportate nell’allegato, parte integrante e sostanziale della stessa lettera di invito. Il giudice di primo grado aveva ritenuto, invece, che con il criterio di aggiudicazione dell’appalto secondo il prezzo più basso, qualsiasi tesi inerente i termini dell’offerta tecnica non può avere alcuna rilevanza, in quanto l’offerta tecnica ha un proprio rilievo allorché il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La scelta del criterio del prezzo più basso implicherebbe, infatti, che l’oggetto della prestazione in gara sia già stato predeterminato a monte dalla stazione appaltante in sede di elaborazione della legge di gara e che quel che differenzia un’offerta dall’altra sia solamente il corrispettivo per quella prestazione. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 2 FEBBRAIO 2018, N. 677 LAVORO PUBBLICO. Requisiti di cittadinanza - direzione del museo. Con la sentenza n. 3666 del 2017 Consiglio di Stato aveva ritenuto che l’attività di direttore del museo statale non potrebbe intendersi riservata a cittadini italiani e che sarebbero di per sé legittimi gli atti che hanno consentito la partecipazione di cittadini dell’Unione e la loro nomina fra i vincitori. Ed aveva completato l’esame, soffermandosi sulla portata dell’art. 22, comma 7 bis, del d.l. 50 del 2017 rilevando che esso avrebbe una sua utilità per il futuro contribuendo a fornire chiarezza alle pubbliche amministrazioni e agli operatori del settore evitando incertezze applicative anche nella fase della risoluzione delle controversie di competenza della giustizia amministrativa . Di diverso parere, invece, il Collegio della VI Sezione che ha rimesso la decisione sulla compatibilità del diritto interno, anche di rango costituzionale, con le norme UE a proposito delle questioni connesse alla possibilità di incaricare quale direttore di museo un cittadino comunitario ma non italiano. Ciò in quanto, tra l’altro, il dirigente statale, e anche il direttore di un museo statale, nominato all’esito della procedura prevista dall’art. 14, comma 7 bis, del d.l. del 2014, è l’immediata espressione del potere esecutivo e costituisce l’organo amministrativo di vertice del Ministero, con il quale si attua l’indirizzo politico del Governo. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 24 GENNAIO 2018, N. 33 RINVIO. Annullamento con rinvio al giudice di primo grado se è dichiarata la tardività dell’azione risarcitoria. L’erronea declaratoria di tardività della domanda risarcitoria autonoma, traducendosi in una omessa pronuncia nel merito della causa, il cui oggetto coincide per intero con detta domanda, è sussumibile nella categoria della lesione del diritto di difesa e impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi e nei termini di cui all’art. 105 c.p.a. Ha chiarito il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana che l’erronea pronuncia di primo grado di tardività dell’azione autonoma di risarcimento ha impedito l’esame nel merito della domanda, ledendo il diritto delle parti, in primo luogo del ricorrente, ad una decisione appunto nel merito. Un’erronea pronuncia in rito che si è tradotta, quindi, in una omessa pronuncia nel merito. Un’ipotesi che non è testualmente ricompresa nel catalogo dell’art. 105 c.p.a., sui casi di rimessione al primo giudice, ma che vi rientra attraverso la categoria e lo spazio della lesione del diritto di difesa, di cui è invece fatta menzione. Ha ricordato il C.g.a. che l’art. 105 c.p.a. costituisce il punto di sintesi, raggiunto dal legislatore del 2010, tra esigenze e visioni differenti da un lato il principio, peraltro non assoluto, del doppio grado di giurisdizione, che conduce a prevedere l’annullamento con rinvio in una serie di casi in cui più forte è l’esigenza di garantire la riproduzione di un giudizio sul merito della controversia dall’altro le ragioni di celerità della definizione del processo, che militano a favore della regola, prevalente ma non assoluta, della ritenzione della causa presso il Giudice dell’appello, anche laddove la sentenza di primo grado sia riformata. Se l’annullamento con rinvio al Giudice di primo grado costituisce una deroga a questa regola generale, è anche vero che il codice del 2010, ancor più della legge Tar del 1971 n. 1034 , ha fatto riferimento a categorie generali” – come ad esempio proprio la lesione del diritto di difesa – che possono prestarsi ad un’interpretazione più ampia, rispetto al passato. Tuttavia, ad avviso del C.g.a., lo spazio che il codice del 2010 ha riservato ai casi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado è più ampio rispetto al passato tanto emerge dal confronto del nuovo art. 105 c.pa. con il vecchio art. 35, legge Tar, e di questa maggiore ampiezza si va acquisendo consapevolezza in giurisprudenza, come testimoniano alcune pronunce più recenti che, ad esempio, riconducono alla violazione del diritto di difesa l’ipotesi in cui vi sia stata totale omessa pronuncia” Cons. St., sez. IV, n. 3809 del 2017 . Ha aggiunto il C.g.a. che in dottrina si va chiarendo che l’art. 105 c.p.a. ha portata diversa e più ampia degli art. 353 e 354 c.p.c., che regolano l’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello nel processo civile, con la conseguenza che le soluzioni accolte nella giurisprudenza civile non esauriscono le possibilità di annullamento con rinvio nel processo amministrativo. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 17 GENNAIO 2018, N. 262 APPALTO DI SERVIZI Requisiti. dimostrazione. Se la legge di gara prevede, quale requisito di idoneità professionale, l’iscrizione da almeno un triennio nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato membro per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto , è irrilevante l’identificazione dell’attività prevalente basata sui codici ATECO. Ciò in quanto tale sistema ha principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od accessoria. Peraltro, il Collegio ha ricordato che, secondo una parte della giurisprudenza, non occorre neppure l’iscrizione camerale per il corrispondente settore, essendo sufficiente che l’attività sia annoverata nell’oggetto sociale della società.