RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

29 NOVEMBRE 2017, N. 248 SPESE DI GIUSTIZIA. Contributo unificato nel processo tributario – importo dovuto in caso di ricorso cumulativo o collettivo – determinazione in base alla somma dei contributi previsti per i singoli atti impugnati, anziché in base alla somma totale dei tributi richiesti – manifesta inammissibilità. Il fatto che il giudice a quo ometta di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio e, conseguentemente, di fornire un’adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione, impedisce alla Corte Costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione, con conseguente declaratoria di manifesta inammissibilità della stessa. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 196/2016 la carente descrizione della fattispecie concreta rende la questione di legittimità costituzionale manifestamente inammissibile, posto che le lacune dell’ordinanza di rimessione si riflettono nel difetto di motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata e, quindi, in ordine alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo. 29 NOVEMBRE 2017, N. 246 EDILIZIA E URBANISTICA. Turismo – norme della Regione Campania - strutture territoriali ricettive all’aria aperta – previsione che le unità abitative per il soggiorno di turisti, quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, roulottes, maxi caravan e case mobili, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, a condizione che conservino meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze siano removibili in ogni momento – violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – illegittimità costituzionale parziale. Il potere di intervento delle Regioni in materia di governo del territorio” non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente. Spetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 189/2016 l’autorizzazione paesaggistica, finalizzata alla protezione ambientale, è assoggettata ad una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale. 24 NOVEMBRE 2017, N. 243 IMPOSTE E TASSE. Addizionale regionale all’IRPEF – incremento automatico dell’aliquota di 0,30 punti percentuali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario cui è sottoposta la Regione – manifesta infondatezza. Con riferimento al combinato disposto dell’art. 2, co. 86, della legge n. 191/2009, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010 ”, e dell’art. 6, co. 10, del decreto legislativo n. 68/2011, recante Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, il limite della non arbitrarietà o irrazionalità delle scelte del legislatore non può ritenersi superato, poiché l’incremento annuale, riferito a una fonte di gettito destinato alla Regione, si colloca nel contesto di una complessa procedura e di un’ampia serie di misure, le quali dipendono da una situazione oggettiva di rilevante e perdurante disavanzo nel principale comparto di spesa regionale e mirano a risanare la gestione del servizio per assicurare, contemporaneamente, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica e, in ultima analisi, per garantire i livelli essenziali di assistenza. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 10/2015 ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. La possibilità di imposizioni differenziate deve pur sempre ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente e ragionevolmente tradotta nella struttura dell’imposta.