RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE 20 NOVEMBRE 2017, N. 242 IMPOSTE E TASSE Agevolazioni tributarie – esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, prevista per i finanziamenti a medio o lungo termine effettuati dalle banche – inapplicabilità ai medesimi finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari – illegittimità costituzionale parziale L’art. 15, D.P.R. n. 601/1973 Disciplina delle agevolazioni tributarie – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 244/2007 legge finanziaria 2008 – a norma del quale sono esentate dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni è costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude l’applicabilità di tali agevolazioni alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 174/2001 il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità, né è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia. 20 NOVEMBRE 2017, N. 241 PREVIDENZA E ASSISTENZA Controversie per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali – onere per il ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, di formulare apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo – illegittimità costituzionale L’art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall’art. 38, co. 1, lett. b , n. 2, d.l. n. 98/2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria , convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011 è costituzionalmente illegittimo per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost L’eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta, infatti, la manifesta irragionevolezza di tale norma, la quale prevede che A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 1130/1988 in materia di istituti processuali, il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti.