RASSEGNA TAR

TAR CAMPANIA, NAPOLI SEZ. VI 5 LUGLIO 2017, N. 3624 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE P.A. - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - DIFFERIMENTO, LIMITAZIONI, RIFIUTO. La documentazione richiesta dal contribuente, se esiste, va esibita In tema di diritto di accesso, permane in capo al concessionario per la riscossione l’obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali, con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente che solo in tal modo, non essendo trascorso il periodo decennale di prescrizione, può esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento. La documentazione, se esiste, va esibita, in quanto vi è un interesse tutelato ad ottenere l'ostensione dell’originale della cartella di pagamento e relata di notifica ed il concessionario dovrà, quindi, ricercarla ed esibirla. Il Tribunale ha ribadito - in tema di accesso ai documenti amministrativi - che in capo ad Equitalia permane l’obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali, con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente, che solo in tal modo, non essendo trascorso il periodo decennale di prescrizione, può esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall’ordinamento cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5410 del 30 novembre 2015 . A tal proposito, la Sezione ha richiamato quanto enunciato dalle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1705 , chiarendo che 1 non v’è alcun obbligato parallelismo tra termine di durata dell’obbligo di conservare e diritto all’accesso, di guisa che, scaduto il primo, si perima” il secondo. La prospettiva va dunque simmetricamente rovesciata, nel senso che la documentazione, se esiste, va esibita, in quanto vi è un interesse tutelato ad ottenere l’esibizione dell’originale della cartella di pagamento e relata di notifica ed il concessionario dovrà quindi ricercarla ed esibirla 2 le amministrazioni agiscono in via procedimentalizzata ed hanno l’onere di conservare copia degli atti inoltrati al privato, che potrebbe non esserne più in possesso per svariate ragioni disordine, perdita del documento, malconservazione, trasloco, furto etc . Il privato che non è più in possesso di un atto – che pur doveva diligentemente conservare – non può essere mutilato nella propria difesa, a cagione di tale accadimento, e pertanto ritrae dallo stesso una sanzione endemica” giacché è dovuto il pagamento, infatti, del rilascio della copia ma nondimeno ha il diritto comunque ad ottenerne copia per difendersi arg. anche ex Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 30-07-2013, n. 18252 in punto di necessità per le Amministrazioni di provare” ciò che hanno comunicato al privato 3 se la documentazione esiste, va esibita e il concessionario dovrà quindi ricercarla ed esibirla. Se detta documentazione invece non fosse più esistente, il concessionario – che si assumerà formalmente la responsabilità di quanto dichiarato, non essendo a ciò sufficiente una mera dichiarazione del difensore resa nel corso di un processo, ovvero una affermazione contenuta in una memoria difensiva – attesterà ciò in un apposito atto, chiarendo dove essa possa essere reperita, e/o in che occasione sia andata distrutta, mentre nella ipotesi che essa fosse stata già trasmessa ad altra amministrazione, provvederà a girare” ex art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006 la richiesta di accesso alla Amministrazione che la detiene. Nella specie, la sentenza in esame ha posto in rilievo che a l'associazione proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio diniego formatosi ex art. 25 della legge n. 241/1990 sulla richiesta di accesso inoltrata via pec per ottenere il rilascio di copia conforme all’originale di tutte le cartelle di pagamento relative al proprio ruolo e delle corrispondenti relate di notifica b tuttavia, la società intimata non disponeva della documentazione originale da cui estrarre copie fedelmente riproduttive c in mancanza di originale della cartella esattoriale - in quanto consegnata al destinatario dalla società intimata - residuavano nella sua disponibilità le relate di notifica delle medesime cartelle, che non erano state oggetto di ostensione. Ciò posto - sottolinea il TAR - l'interesse del contribuente all’ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione 1 l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione 2 inoltre, le disposizioni sul diritto di accesso risultano di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo giacché, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge e non va più svolta caso per caso 3 dunque, se è vero che l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1073 consente al concessionario la scelta dei documenti da conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento , è anche vero che una volta effettuata tale scelta sussiste per legge l’obbligo di esibire, a richiesta del contribuente, tutta la documentazione della quale il concessionario risulti in possesso, ivi incluse le relate di notifica oggetto di contestazione. Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha dunque ritenuto fondato il ricorso, dichiarando l'obbligo dell'intimata società di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso. Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso, precisando che la società Equitalia era tenuta a consegnare le copie fedelmente riproduttive dei documenti originari - ove ancora esistenti e detenuti - e che, in mancanza, doveva dare conto, a mezzo di propria certificazione e non del difensore , delle ragioni per cui non fosse possibile depositare copia della documentazione richiesta.