RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

27 GIUGNO 2017, N. 153 IMPOSTE E TASSE Agevolazioni fiscali finalizzate all’incremento della produttività del lavoro – tassazione al 10%, sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, delle somme correlate a incrementi di produttività o ad altri elementi legati alla competitività dell’impresa, erogate negli anni 2011 e 2012 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di contrattazione aziendale o territoriale – riferimento, in specie, alle somme erogate dal FPSRUP [fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività], previsto dall’art. 85 del contratto collettivo nazionale delle agenzie fiscali – non fondatezza . Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122/2010 dell’art. 26, comma 1, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111/2011 e dell’art. 2, d.l. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2008, come richiamato dall’art. 33, comma 12, l. n. 183/2011 legge di stabilità 2012 , promosse dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze del 14 marzo 2016, iscritte ai nn. 128 e 129 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2016, non sono fondate. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 292/1987 norme che prevedono agevolazioni fiscali, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità. 23 GIUGNO 2017, N. 147 PREVIDENZA Interventi in materia previdenziale – previsione, a decorrere dal 1° luglio 2010, che alle ricongiunzioni di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 [ricongiunzione gratuita] si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 3, 4 e 5, della stessa legge [casi di ricongiunzione onerosa] – illegittimità costituzionale parziale. La disciplina in materia di ricongiunzione dei contributi versati presso gestioni alternative all’assicurazione generale obbligatoria di cui all’art. 12, comma 12- septies , d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122/2010, è incostituzionale nella parte in cui prevede l’onerosità di tale regime per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 216/2015 il legittimo affidamento, presidiato dall’art. 3 Cost., non preclude le modifiche sfavorevoli dei rapporti giuridici, ma esige che tali modifiche non si traducano in una disciplina irragionevole. 21 GIUGNO 2017, N. 142 REATI E PENE Delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – pena detentiva congiunta a pena pecuniaria – previsione di misure della pena pecuniaria in forma fissa – non fondatezza. La disciplina sanzionatoria del delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato di cui all’art. 12, commi 3 e 3- ter , d.l. n. 286/1998 c.d. Testo unico sull’immigrazione individua, quali fattori da considerare nel computo della pena, elementi non irragionevoli, pertinenti e adeguati alla gravità del reato. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 91/2008 la tendenziale contrarietà delle pene fisse al volto costituzionale” dell’illecito penale deve intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell’adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete.