RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

14 GIUGNO 2017, N. 139 CACCIA Norme della Regione Liguria – disciplina dei piani di abbattimento della fauna selvatica – prevista possibilità di autorizzazione con le modalità indicate dall’ISPRA nei propri documenti – illegittimità costituzionale parziale L’art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29/2015 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, sostituendo l’art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29/1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l’ISPRA non abbia preventivamente verificato l’inefficacia dei metodi ecologici la norma impugnata, infatti, non assicura la priorità del metodo ecologico rispetto al piano di abbattimento, parificando invece l’uno e l’altro strumento, senza fare riferimento alle verifiche demandate all’ISPRA. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 278/2012 la normativa statale di cui alla legge n. 157/1992, in quanto preordinata alla preservazione della fauna, è inderogabile da parte della legislazione regionale. 12 GIUGNO 2017, N. 136 PROCESSO PENALE Misure cautelari – criteri di scelta delle misure – obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis c.p., salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – manifesta infondatezza Le esigenze cautelari derivanti dal delitto di associazione di tipo mafioso non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine, minimizzando il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 265/2010 l’elemento in grado di legittimare costituzionalmente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere è rappresentato dallo stabile inserimento nell’associazione di tipo mafioso, il quale, per le caratteristiche del vincolo, capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell’associato e di mantenerne viva la pericolosità, fa ritenere che questa non sia adeguatamente fronteggiabile con misure cautelari minori”. 7 GIUGNO 2017, N. 133 CIRCOLAZIONE STRADALE Norme della Regione siciliana – legge di stabilità regionale 2016 – imposte e tasse – disposizioni in materia di tassa di circolazione – illegittimità costituzionale La disciplina dei commi 2 e 3 dell’art. 50 della legge della Regione siciliana n. 3/2016 è in contrasto con la normativa statale a seguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 63 della l. n. 342/2000, disposta dall’art. 1, comma 666, l. n. 190/2014, con la conseguenza che per i veicoli ultraventennali” la tassa automobilistica va assolta nelle misure ordinarie. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 242/2016 la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione – cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l’attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell’importo – non può disporre esenzioni.