RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

28 APRILE 2017, N. 91 ESECUZIONE FORZATA. Pignorabilità, nella misura di un quinto, degli emolumenti da lavoro dipendente – omessa previsione dell’impignorabilità della quota di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita – omessa previsione, in subordine, di limiti di pignorabilità corrispondenti a quelli valevoli nelle procedure di riscossione esattoriale – manifesta inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, co. 4, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 luglio 2015, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2016, è manifestamente infondata, essendo analoga a quella di cui è stata dichiarata la non fondatezza con sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 2015. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 248/2015 la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. 28 APRILE 2017, N. 90 ESECUZIONE PENALE. Sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi – esclusione per i condannati per determinati reati – operatività del divieto anche per titolo esecutivo di reati commessi da minorenne – illegittimità costituzionale parziale. Il divieto generalizzato e automatico di un determinato beneficio contrasta con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude rigidi automatismi e che richiede, invece, una valutazione individualizzata e caso per caso, al fine di conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all’esecuzione penale minorile. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 143/1996 l’imposizione di una misura restrittiva della libertà personale”, come l’obbligo di comparire presso l’ufficio o il comando di Polizia territorialmente competente in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive per le quali vige un provvedimento interdittivo, non può non presupporre, per raggiungere la finalità di protezione indicata dall’art. 31, co. 2, Cost., una valutazione adeguata da parte del giudice della personalità del minore nonché dell’utilità ai fini educativi della stessa misura, anche in relazione alle modalità della sua applicazione. 27 APRILE 2017, N. 89 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Norme della Regione Abruzzo – legge finanziaria 2013 – riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell’Allegato 3 – prevista copertura a mezzo di avanzo presunto – riprogrammazione delle economie vincolate riportate nella tabella di cui all’art. 11 della legge regionale n. 3/2013 – prevista iscrizione nello stato di previsione della spesa – prevista iscrizione nel totale generale delle entrate, dalla voce Avanzo di amministrazione presunto” o Saldo finanziario presunto positivo”, a copertura delle somme di cui al punto 1, reiscritte a competenza dello stato di previsione della spesa – approvazione dei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2013, nella parte relativa all’iscrizione dell’avanzo presunto e delle poste di spesa di cui al punto 1 – anticipazione di liquidità autorizzata – inserimento di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell’entrata – illegittimità costituzionale. L’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2/2013 nonché gli artt. 1, comma 1 4, comma 1 11 e 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3/2013 sono illegittimi per contrasto con l’art. 81 Cost., dal momento che consentono una spesa non coperta e non prevista da nessuna disposizione di legge vigente. È altresì illegittima l’utilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui all’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20/2013, per contrasto con gli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., dal momento che la censurata allocazione influisce sia sugli equilibri dei futuri bilanci, sia sul corretto calcolo dell’indebitamento regionale. In base al principio dell’equilibrio dinamico, la Regione Abruzzo è chiamata, pertanto, a rideterminare il bilancio dell’esercizio 2013 in modo da accertare il risultato di amministrazione secondo canoni costituzionalmente corretti. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 192/2012 il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell’art. 81, quarto [ora terzo] comma, Cost., impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo. Si tratta di una regola posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive dall’aggregato complessivo il quale determina il risultato di amministrazione , effettuata senza la previa verifica di sussistenza dell’avanzo, può aggravare gli eventuali saldi negativi del conto consuntivo. Essa viene infatti a ridurre il saldo economico risultante dall’aggregato complessivo costituito dai residui attivi, dai residui passivi e dal fondo di cassa in misura pari alla risorsa sottratta per la reiscrizione nell’esercizio successivo.