RASSEGNA TAR

TAR PUGLIA, BARI, SEZ. I, 24 MARZO 2017, N. 287 INQUINAMENTI - RIFIUTI – ABBANDONO. L’obbligo di rimozione dei rifiuti presuppone l’imputabilità dell’abbandono a titolo di dolo o colpa. In ordine all’obbligo di rimozione dei rifiuti, è illegittimo l’operato dell’Amministrazione ogni qualvolta essa ometta di accertare i profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti. Il Tribunale ha affermato che l’Amministrazione può imporre l’obbligo di rimozione dei rifiuti soltanto ove siano accertati i profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato e non, quindi, sulla base della mera qualità di proprietario. La sentenza in esame ha posto in rilievo che in virtù dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 secondo cui Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate si evince che alla rimozione dei rifiuti è tenuto a il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti b in via solidale, il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità dell’area ove ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa. Dal dato testuale della norma citata, non è pertanto configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti. A tal proposito, la Sezione ha richiamato quanto enunciato dalle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema 1 ai fini degli obblighi di rimozione e smaltimento, non è sufficiente la sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti, essendo invece necessario l’accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al controllo Cons. Stato, Sez. V, 705/2016 in termini cfr. TAR Campania Napoli Sez. V, 12/2016 TAR Puglia - Lecce, Sez. I, 1023/2016 945/2016 TAR Sardegna, Sez. I, 253/2016 TAR Toscana, Sez. II, 1068/2016 2 la mancata recinzione del fondo non costituisce di per sé prova della colpevolezza del proprietario, in quanto la chiusura del fondo” - peraltro non sempre di ostacolo allo sversamento dei rifiuti da parte di terzi - rappresenta per il proprietario stesso una facoltà e non un obbligo cfr. art. 841 cc inoltre, l’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità e, pertanto, deve escludersi la responsabilità per colpa anche nell’ipotesi in cui sarebbe stato possibile evitare il fatto solo mediante la sopportazione di un sacrificio obiettivamente sproporzionato d’altra parte, il mantenere in stato di corretta manutenzione e pulizia le opere gestite è ben diverso dal rimuovere gli effetti prodotti sulle opere stesse da atti illeciti commessi da terzi ignoti Cons. Stato n. 705/16 . 3 la colpa del proprietario non è altresì ravvisabile nella mera circostanza di non aver effettuato spontaneamente la bonifica del proprio fondo Cons. Stato n. 1612/09 . Nella specie, il ricorrente lamentava l’illegittimità dell’ordine di procedere alla bonifica dell’area sottoposta a sequestro giudiziario emessa a seguito dell’abbandono, da parte di ignoti, di rifiuti di ogni genere, anche pericolosi, all’interno di alcuni suoli di proprietà del ricorrente stesso. Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha rilevato che l’Amministrazione, in violazione del disposto dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, aveva imposto l’obbligo di bonifica in capo al ricorrente sulla base della sua mera qualità di proprietario, senza verificare la sussistenza del necessario elemento psicologico mediante una completa istruttoria e un’esauriente motivazione per tali ragioni, l’ordine di bonifica dell’area sottoposta a sequestro giudiziario dalla Guardia di Finanza rivolto al ricorrente risultava del tutto illegittimo. Pertanto, il Tribunale - stante l’illegittimità del suddetto ordine di bonifica - ha accolto il ricorso, annullando per l’effetto l’atto impugnato.