RASSEGNA TAR

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II-BIS, 2 MARZO 2017, N. 3060 EDILIZIA E URBANISTICA - VIOLAZIONE DI PIANI REGOLATORI E DI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - ORDINE DI DEMOLIZIONE. La domanda di condono impone un provvedimento espresso sulla condonabilità dell’opera abusiva. A seguito di una domanda di condono, diretta a regolarizzare un abuso edilizio, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione - prima di impartire misure repressive dell’abuso stesso - di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell’opera edilizia abusiva, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, a prescindere dalla presenza di eventuali ragioni ostative al buon esito della domanda di condono. Il Tribunale ha affermato che è preclusa, in pendenza di domanda di condono, l’adozione da parte dell’Amministrazione di provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 44 della legge 47/1985, a prescindere dalla presenza di eventuali ragioni ostative al buon esito della domanda di condono stessa. A tal proposito, la Sezione ha richiamato quanto enunciato dalle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema 1 l’ordine di demolizione di un’opera abusiva, adottato in pendenza di istanza di condono edilizio, è illegittimo perché in contrasto con l’art. 38 della legge 47/1985, il cui disposto impone all'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 1865/2008 TAR Campania, Salerno, Sez. I, 1007/2015 TAR Lazio, Sez. I quater, 9615/2014 2 in seguito all’inoltro di una domanda di condono, diretta a regolarizzare un abuso edilizio, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi previamente - ossia prima di impartire misure repressive dell’abuso stesso - sulla condonabilità o meno dell’opera edilizia abusiva oggetto della domanda in questione mediante, peraltro, l’adozione di un provvedimento espresso, in linea con il disposto dell’art. 35, comma 1, della legge 47/1984, il quale - imponendo la notificazione del diniego al richiedente - chiaramente esclude qualsiasi possibilità di configurare un eventuale provvedimento di demolizione in termini di implicito rigetto della domanda di condono cfr., tra le altre, TAR Puglia, Bari, Sez. III, 733/2016 TAR Campania, Salerno, Sez. I, 585/2015 . Ciò posto, il TAR ha evidenziato che - stante la preclusione, in pendenza di domanda di condono, dell’adozione da parte dell’Amministrazione di provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 44 della legge 47/195 - va, dunque, statuita l’illegittimità del provvedimento di demolizione che risulti essere stato adottato prima della definizione, con esito negativo, del procedimento attivato con la suddetta domanda. Nella specie, la sentenza in esame ha posto in rilievo che la ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento impugnato ossia la determinazione dirigenziale con cui veniva disposta la demolizione d’ufficio di opere abusivamente realizzate, consistenti in un cancello in ferro scorrevole , deducendo, in particolare, la violazione dell’art. 44, u.c., della legge 47/1985 ed il difetto di istruttoria in ragione della circostanza che il provvedimento era stato adottato seppur in mancanza della previa definizione del procedimento avviato con la domanda di sanatoria diretta a regolarizzare la realizzazione del cancello in contestazione. Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha rilevato che il Comune non aveva correttamente operato, giacché aveva adottato misure repressive senza aver prima definito il procedimento avviato per la regolarizzazione dell’opera abusivamente realizzata il Tar ha inoltre precisato che non aveva alcuna rilevanza l’assunto dell’Amministrazione, in sede difensiva, dell’esistenza di ragioni ostative al buon esito della domanda di condono, in quanto le stesse, rivestendo una valenza meramente espositiva ed essendo, perciò, inidonee ad assurgere a decisioni amministrative, non comportavano l’esonero dell’Amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui l’Amministrazione disponeva la demolizione d’ufficio del cancello.