RASSEGNA TAR

TAR LIGURIA, GENOVA, SEZ. I 22 SETTEMBRE 2016, N. 949 AMBIENTE – INFORMAZIONE AMBIENTALE. Diritto di accesso in materia ambientale. In tema di diritto di accesso alle informazioni ambientali, laddove venga proposta la relativa richiesta al fine di tutelare il proprio diritto alla salute e al rispetto dei limiti di emissione dei rumori delle attività produttive, si applicano le norme di derivazione comunitaria introdotte dal d.lgs. n. 195/2005, che prevedono un regime facilitato di accesso in tale ipotesi, sono difatti prevalenti gli interessi di coloro che vogliono accedere ai documenti relativi ai diritti fondamentali della persona salute, osservanza dei limiti nelle immissioni rispetto alla situazione di chi ha invece interesse a che i dati aziendali o personali non siano rivelati. Il Tribunale ha evidenziato che le norme di derivazione comunitaria, introdotte dal d.lgs. n. 195/2005, prevedono un regime facilitato di accesso allorché si tratti di materia ambientale. La pronuncia ha infatti posto in rilievo che devono ritenersi prevalenti gli interessi di coloro che vogliono accedere ai documenti relativi ai diritti fondamentali della persona salute, osservanza dei limiti nelle immissioni rispetto alla situazione di chi ha invece interesse a che i dati aziendali o personali non siano rivelati. Nella specie, la ricorrente - società che esercitava l’attività di recupero dei materiali di risulta in un’area contigua a due condomini residenziali e che risultava aver intrapreso dei lavori volti ad ampliare un’area destinata a parcheggio delle vetture del personale dipendente - impugnava l’assenso prestato dal comune alla richiesta di accesso a taluni documenti amministrativi, riguardanti le modalità di svolgimento del lavoro dell’impresa. La Sezione, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha affermato che - stante la mancata violazione degli artt. 9 e 10 d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 24 della l. n. 241/1990 che tutelano la riservatezza delle informazioni relative all’attività imprenditoriale - le norme di derivazione comunitaria introdotte dal d.lgs. n. 195/2005 ampliano nella materia ambientale la nozione di legittimazione all’accesso e, di conseguenza, non poteva negarsi il titolo ad accedere alla valutazione di impatto acustico svolta dal comune, così da conoscere se ed in quale eventuale misura fossero stati lesi i diritti ad una vita non turbata dall’eccessivo rumore. Ciò posto, il TAR - atteso che le menzionate norme di derivazione UE, nella materia ambientale, considerano prevalenti gli interessi di coloro che vogliono accedere ai documenti relativi ai diritti fondamentali della persona rispetto alla situazione di chi ha invece interesse a che i dati aziendali o personali non siano rivelati - ha ritenuto infondato il ricorso per annullamento, precisando che la preminenza del diritto all’accesso ai dati suscettivi di rilievo ambientale è un profilo essenziale del sistema normativo, e pertanto l’eventuale fase interlocutoria di un procedimento non è di ostacolo all’esercizio del diritto di accesso quando, come nella specie, sia stato precisamente indicato il documento amministrativo richiesto.