RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. VI 1 GIUGNO 2016, N. 2326 ENTI PUBBLICI – NOZIONE. La nozione di Ente Pubblico e i Teatri stabili a iniziativa pubblica. L’attività amministrativa eseguita dall’ISTAT al fine di aggiornare l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica , è assoggettata al tipico e ordinario vaglio in sede giurisdizionale. I presupposti necessari per la presenza di un ente pubblico sono di tipo organizzativo e sostanziale il presupposto organizzativo è rappresentato dal rispetto del principio di legalità il presupposto sostanziale è invece costituito dalla presenza di indici idonei a rilevare la pubblicità dell’ente. Questo secondo aspetto, però, presenta diversità a seconda del contesto e delle finalità che il sistema impone di perseguire, sicché è possibile distinguere ambiti generali e settoriali di rilevanza l’ambito generale è quello che rileva ai fini dell’individuazione di un ente pubblico nell’ordinamento nazionale, per il quale rileva il criterio sostanziale di identificazione che valorizza una serie di indici esteriori sintomatici della pubblicità gli ambiti settoriali di maggiore rilievo, invece, sono quello relativo ai contratti pubblici di lavori e servizi pubblici e quello costituito dalle regole di disciplina rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità, per il quale la legge n. 196 del 2009 ha fornito una nozione di pubblica amministrazione di valenza non generale ma limitata all’applicazione della normativa che persegue lo scopo di assicurare il rispetto del predetto patto. Da quanto innanzi deriva che, in definitiva, l’esigenza di assicurare determinare finalità impone che la perimetrazione della nozione di ente pubblico possa variare sia in relazione ai settori, generali o particolari, che vengono in rilievo sia in relazione, quando l’ente pubblico è identificato, in relazione alla specifica attività che deve svolgere. Ove si intenda censurare la decisione assunta dall’ISTAT nell’ambito dell’attività demandatale ex L. n. 196/2009, la distinzione tra ente pubblico e privato non può basarsi sull’applicazione dei criteri che presiedono all’identificazione dell’ente stesso per ambiti generali dal momento che, invero, il provvedimento che così viene in rilievo è stato adottato, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 196 del 2009, in applicazione dei criteri che presiedono all’identificazione di pubblica amministrazione per l’ambito settoriale di rilevanza della finanza pubblica. I Teatri stabili a iniziativa pubblica sono correttamente qualificabili, ai fini della L. n. 196/2009, come organismi pubblici , poiché essi si caratterizzano per essere soggetti a necessaria costituzione pubblica e perché essi perseguono il fine di collegare stabilmente l’attività dei Teatri agli ambiti territoriali di riferimento di detti enti per fini di chiaro interesse pubblico. CONS. STATO, SEZ. V 5 MAGGIO 2016, N. 1797 RISARCIMENTO DEL DANNO – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE. Responsabilità precontrattuale per revoca legittima degli atti di aggiudicazione della gara. In caso di revoca legittima degli atti di aggiudicazione di gara per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie può astrattamente sussistere la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione che abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza soprattutto perché, accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere in via di autotutela mediante la revoca della già disposta aggiudicazione non abbia immediatamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara, così inducendo le imprese concorrenti a confidare nelle chances di conseguire l’appalto.