RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

22 APRILE 2016, N. 93 PROCEDIMENTO CIVILE. Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada – incompetenza per territorio del giudice di pace adito in sede diversa da quella del luogo in cui è stata commessa la violazione – inderogabilità e conseguente rilevabilità d’ufficio – manifesta inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 2, d.lgs. n. 150/2011 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69” , in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, co. 2 e 3, c.p.c., nella parte in cui attribuiscono la cognizione dell’opposizione in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada alla competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa, con conseguente rilevabilità di ufficio dell’incompetenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza e per totale carenza di indicazione delle ragioni della non manifesta infondatezza della questione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 74/2011 è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale , sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui tali norme radicano la competenza a conoscere delle controversie in materia di opposizione alla trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, a seguito di violazioni del codice della strada, in capo al giudice del luogo della commessa violazione, anziché in capo a quello del luogo di residenza dell’opponente l’ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere priva di motivazione in ordine alla presunta violazione degli artt. 97 e 113 Cost., non dà conto delle ragioni per le quali la normativa in oggetto sarebbe applicabile all’impugnazione del provvedimento di trascrizione del fermo amministrativo, né si pronuncia, pur in presenza di contrapposte eccezioni sollevate dalle parti, sulla propria competenza. 22 APRILE 2016, N. 92 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Competenza territoriale inderogabile – previsione che la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dello stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza – manifesta inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, co. 4-bis, d.lgs. n. 104/2010 Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” , introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a , n. 2 , d.lgs. n. 160/2012, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, co. 1, e 111 Cost., è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza della questione, non dovendo il giudice rimettente fare applicazione delle norma sospettata di illegittimità costituzionale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 270/2014 allorché nel giudizio a quo non debba farsi alcuna applicazione delle disposizioni censurate, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. 22 APRILE 2016, N. 91 GIURISDIZIONE DOMESTICA. Controversie concernenti il rapporto di impiego dei dipendenti della Camera dei deputati – disciplina contenuta nel Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti – attribuzione alla Camera dei deputati dell’autodichia sui propri dipendenti – conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – ammissibilità. Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione degli articoli da 1 a 6-bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti 28 aprile 1988, secondo il testo coordinato con le modifiche approvate dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 6 ottobre 2009, n. 77, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 15 ottobre 2009, n. 781, è ammissibile ai sensi dell’art. 37, legge n. 87/1953 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale” . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 228/1975 i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare legittimati – attivamente e passivamente – ad esser parti di conflitti di attribuzione. 22 APRILE 2016, N. 90 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. Norme della Provincia autonoma di Bolzano – indennità di esproprio per i suoli agricoli e per i suoli non edificabili – determinazione secondo la media tra il valore minimo e massimo attribuito all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di cui all’art. 5 – infondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, co. 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10/1991 Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale” , come sostituito dall’art. 38, co. 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2008 Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni” , sollevata, in riferimento agli artt. 42, co. 3, e 117, co. 1, Cost. – quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 848/1955 – non è fondata. La disposizione censurata, in virtù del suo contenuto e del collegamento sistematico con gli artt. 7-bis e 11, co. 4, della medesima legge n. 10/1991 nel testo modificato dalla legge provinciale n. 4/2008 , impone all’organo competente a determinare l’indennità di esproprio di tenere in adeguata considerazione, nella sua quantificazione, le caratteristiche effettive dell’area da espropriare e, dunque, il suo effettivo valore di mercato. La norma in questione, dunque, non disattende i criteri fissati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 181/2011 l’indennizzo assicurato all’espropriato dall’art. 42, co. 3, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita – in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l’interesse generale che l’espropriazione mira a realizzare – non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro.