RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

13 APRILE 2016, N. 87 PROCESSO PENALE. Misure cautelari personali procedimento applicativo previsione che le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda interpretazione della Corte di cassazione consolidatasi come diritto vivente possibilità per il pubblico ministero di presentare, a fondamento della richiesta cautelare, elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento possibilità per il giudice del dibattimento di utilizzare, in funzione decisoria sulla richiesta cautelare, elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento questione prospettata al fine di ottenere un avallo interpretativo manifesta inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 c.p.p., nella parte in cui secondo l’orientamento espresso da due pronunce della Corte di cassazione, assunto dal giudice rimettente quale diritto vivente consente al pubblico ministero di presentare a fondamento della richiesta cautelare elementi diversi da quelli utilizzabili dal giudice che procede secondo le disposizioni regolative del procedimento o della fase del procedimento penale di cognizione in corso di svolgimento, e comunque nella parte in cui consente al giudice dibattimentale di utilizzare in funzione decisoria sulla richiesta cautelare elementi diversi da quelli legittimamente acquisiti nel dibattimento , sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, co. 2, e 111, co. 2, Cost., è manifestamente inammissibile. Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, infatti, non può essere utilizzato all’improprio scopo di ottenere dalla Corte Costituzionale un avallo dell’interpretazione ritenuta dal rimettente corretta e costituzionalmente adeguata, nella prospettiva di preservare l’emanando provvedimento da censure in sede di impugnazione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 161/2015 la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile allorché il rimettente, deducendo la praticabilità di un’interpretazione letterale, logica e sistematica della disciplina sottoposta al sindacato di legittimità, prospetta un mero dubbio interpretativo, con ciò sottraendosi al proprio potere-dovere di interpretare la legge alla luce dei principi costituzionali e utilizzando in maniera impropria e distorta l’incidente di costituzionalità, al fine di tentare di ottenere un avallo interpretativo. 13 APRILE 2016, N. 84 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Sperimentazione sugli embrioni umani divieto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull’embrione che non risulti finalizzata alla tutela della salute e allo sviluppo dello stesso carattere assoluto e inderogabile conseguente operatività anche rispetto agli embrioni residuati da PMA non più impiegabili per fini procreativi in quanto malati o non biopsiabili e destinati all’autodistruzione inammissibilità. La disciplina relativa al divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale che non sia finalizzata alla tutela dell’embrione è il risultato di una scelta di così elevata discrezionalità, per i profili assiologici che la connotano, da sottrarsi, per ciò stesso, al sindacato della Corte Costituzionale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 151/2009 come ogni altro valore costituzionale, anche la tutela dell’embrione è soggetta a bilanciamento, specie al fine della tutela delle esigenze della procreazione ed a quella della salute della donna. 13 APRILE 2016, N. 83 AMBIENTE. Misure urgenti per la mitigazione del dissesto idrogeologico, introdotte dal decreto legge 12/09/2014 n. 133 c.d. sblocca Italia previsione che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare revoca le risorse assegnate alle Regioni per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l’affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità stabilite non fondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3, della legge n. 164/2014, di conversione del decreto-legge n. 133/2014 che prevede la revoca, da parte del Ministro dell’Ambiente, delle risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e non utilizzate per asserita violazione del principio di leale collaborazione non è fondata. La disposizione censurata, infatti, prevede che la revoca delle risorse sia disposta previo parere favorevole dell’Autorità di distretto territorialmente competente e, in base all’art. 63, d.lgs. n. 152/2006, la Conferenza istituzionale permanente comprende i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico , per cui le Regioni sono coinvolte nell’adozione dell’atto di revoca. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 16/2010 né la sfera di competenze costituzionalmente garantita delle Regioni, né il principio di leale collaborazione risultano violati da una norma che prende atto dell’inattività di alcune Regioni nell’utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato. 7 APRILE 2016, N. 79 REATI E PENE. Reati elettorali elezioni amministrative propaganda elettorale divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa trattamento sanzionatorio in caso di inosservanza riproposizione di questione dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 260/2011 non fondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, co. 5, della legge n. 81/1993 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale che punisce con la sanzione della multa le pubbliche amministrazioni che, in violazione del divieto loro imposto dal successivo comma 6, svolgano attività di propaganda di qualsiasi genere, anche se inerente alla rispettiva attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale per le elezioni amministrative locali, e per tutta la durata della stessa sollevata per la presunta disparità di trattamento rispetto a condotte, asseritamente identiche, poste in essere dalle stesse amministrazioni in prossimità di elezioni regionali, politiche ed europee ed esenti da qualunque sanzione in virtù dell’art. 9 della legge n. 28/2000 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica , non è fondata. Le fattispecie poste a raffronto dal giudice a quo non sono, infatti, omogenee e l’art. 9, co. 1, della legge n. 28/2000 non è correttamente utilizzabile quale tertium comparationis a sostegno dell’asserita disparità di trattamento. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 68/2012 nell’ambito dell’ampia discrezionalità concessa al legislatore nell’individuazione delle condotte punibili e nella configurazione del relativo trattamento sanzionatorio, le scelte legislative sono sindacabili ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. 7 APRILE 2016, N. 74 REATI E PENE. Circostanze del reato concorso di circostanze aggravanti e attenuanti divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione di cui all’art. 73, co. 7, del d.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, co. 4, cod. pen. illegittimità costituzionale parziale. L’art. 69, co. 4, cod. pen., come sostituito dall’art. 3, legge n. 251/2005, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 7, d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, co. 4, cod. pen In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 251/2012 è costituzionalmente illegittimo l’art. 69, co. 4, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251/2005, nella parte in cui esclude che la circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309/1990 T.U. Stupefacenti possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, co. 4, cod. pen., per contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nella parte in cui conduce, in determinati casi, ad applicare pene identiche a violazioni di rilievo penale enormemente diverso, in virtù di una esclusiva considerazione dei precedenti penali del loro autore. Il recidivo reiterato implicato nel grande traffico di stupefacenti, ex art. 73, co. 1, D.P.R. n. 309/1990 T.U. Stupefacenti al quale siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, verrebbe punito con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato autore di uno spaccio di strada di minime quantità al quale siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella prevista dal comma quinto dell’art. 73 citato.