RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. IV 3 MARZO 2016, N. 880 CONTRATTI PUBBLICI – AVVALIMENTO. Avvalimento infragruppo in consorzio stabile e specificità dell’oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 è necessario che il contratto di avvalimento rechi una esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata. Tuttavia, l’intensità del dovere di specificazione può essere diversamente determinata, atteso che l’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 richiama in più punti la possibilità che la lex specialis concursus ” rechi una disciplina del contenuto del contratto di avvalimento in relazione ad una specifica gara comma 1 o con specifico riguardo alle risorse necessarie per l’appalto comma 2, lett. f . La verifica circa la rispondenza della scelta di avvalersi di altra impresa rispetto ai criteri generali richiesti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 è necessaria anche in caso di avvalimento infragruppo in consorzio stabile tanto in applicazione del principio di completezza che regola l’offerta d’appalto a fronte di sempre possibili carenze di capacità presentate dalle ditte componenti il gruppo. CONS. STATO, SEZ. V 25 FEBBRAIO 2016, N. 765 AMBIENTE – DANNI ALL'AMBIENTE – SOGGETTI RITENUTI RESPONSABILI. Sversamento di rifiuti la responsabilità del locatore e del locatario dell’area inquinata. Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, sussiste la responsabilità del proprietario di un terreno sul quale siano depositati rifiuti anche qualora il terreno sia oggetto di un rapporto di locazione del pari è responsabile qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente. Ne deriva che sia il proprietario locante, sia colui che conduce in locazione possono risultare responsabili per l’inquinamento dei suoli nel caso in cui essi versino in stato di colpa, che ben può consistere nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.