RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CGA, SEZ. GIUR. SIC. 18 FEBBRAIO 2016, N. 47 ESPROPRIAZIONE – ACQUISIZIONE SANANTE. Il quantum dell’indennizzo e del risarcimento nell’ipotesi di acquisizione sanante. Qualora la P.A. segua la via dell’acquisizione dei beni occupati, essa è tenuta a corrispondere ai proprietari l’indennizzo di cui al comma 1 dell’art. 42- bis T.U. Espr. p.u. corrispondente al valore venale della superficie occupata al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale e il risarcimento per l’occupazione illegittima, nella misura dell’interesse del 5% annuo del valore venale della superficie occupata al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione come prescritto dal comma 3 del citato art. 42-bis gli importi da determinare devono rispettare i criteri indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001. CONS. STATO, SEZ. V 17 FEBBRAIO 2016, N. 639 CONTRATTI PUBBLICI – AVVALIMENTO. Il contratto di avvalimento deve indicare specificamente le risorse messe a disposizione. E’ insufficiente allo scopo assegnato all’istituto dell’avvalimento la sola e tautologica riproduzione, nel testo dei relativi contratti, della formula legislativa della messa a disposizione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente , o espressioni equivalenti, occorrendo invece una precisa indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati. Le regole dettate dal d. lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono comunque essere interpretate meccanicamente né secondo aprioristici schematismi concettuali che non tengano conto del singolo appalto lo scrutinio di validità di un contratto d’avvalimento, dunque, non può prescindere dalla considerazione dello specifico appalto intorno al quale si controverta.