RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CGA, SEZ. GIUR. SIC., 19 FEBBRAIO 2016, ORD. N. 52 CONTRATTI PUBBLICI – AVVALIMENTO. Il contratto di avvalimento ritorna al vaglio dell’Adunanza Plenaria. Va rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la soluzione delle seguenti questioni 1 se l’art. 88 d.P.R. 207/2010 – nel richiedere che il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, l’oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico – riguardi unicamente la determinazione dell’oggetto del contratto così legittimando anche interpretazioni di tipo estensivo oppure, oltre all’oggetto, anche il c.d. requisito della forma-contenuto 2 se nell’ipotesi di categorie che richiedono particolari requisiti, tali particolari requisiti debbano essere indicati in modo esplicito nel contratto di avvalimento oppure possano essere desunti dall’interpretazione complessiva del contratto 3 se l’istituto del soccorso istruttorio, come disciplinato dopo le novità introdotte dal d.l. n. 90/2014, possa essere utilizzato anche con riferimento ad incompletezze del contratto di avvalimento che, sotto un profilo civilistico, portano ad affermare la nullità del negozio per mancanza di determinatezza del suo oggetto. Deve essere esclusa la gratuità del contratto di avvalimento invero, o detto contratto è a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo in favore dell’ausiliario, deve emergere dal testo contrattuale chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliario nell’assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto medesimo e le relative responsabilità. Ai fini della validità del contratto di avvalimento occorre il rispetto della forma scritta ad substantiam. L’oggetto del contratto di avvalimento deve essere determinato e non anche solo determinabile e individuato. CONS. STATO, SEZ. V 17 FEBBRAIO 2016, ORD. N. 636 CONTRATTI PUBBLICI – AVVALIMENTO. L’avvalimento a cascata” è compatibile con il diritto UE? La parola passa alla Corte di Giustizia. Va rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione interpretativa Se sia compatibile con l’art. 48 della direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18, una norma come quella di cui all’art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione un’impresa con un progettista indicato” il quale, non essendo concorrente, non potrebbe ricorrere all’istituto dell’avvalimento”.