RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

17 FEBBRAIO 2016, N. 32 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Liberazione anticipata speciale – divieto di concessione del beneficio ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26/07/1975 n. 354 – applicabilità ai condannati minorenni – inammissibilità. L’accesso al beneficio della detrazione di settantacinque giorni di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’art. 4, d.l. n. 146/2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. n. 10/2014, è precluso ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis, l. n. 354/1975, disposizione dedicata al trattamento differenziato dei detenuti dei quali si presume l’elevata pericolosità, identificati sulla base dell’intervenuta condanna per un complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 239/2014 l’art. 4-bis, l. n. 354/1975 reca una disciplina speciale, a carattere restrittivo, per la concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o di internati, che si presumono socialmente pericolosi in ragione del tipo di reato per il quale la detenzione o l’internamento sono stati disposti disciplina la cui genesi rimonta alla stagione emergenziale” in tema di lotta alla criminalità organizzata risalente al principio degli anni ‘90 dello scorso secolo. 17 FEBBRAIO 2016, N. 31 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale – destinazione dei proventi della lotta all’evasione fiscale – previsioni che riservano all’erario statale le maggiori entrate derivanti dalle attività di contrasto all’evasione, ai fini della confluenza nei fondi per la riduzione della pressione fiscale, di cui agli artt. 2, comma 36, del decreto legge 13/08/2011 n. 138 e 1, comma 431, della legge di stabilità 2014, e della copertura degli oneri derivanti dal decreto legge 24/04/2014 n. 66 – applicabilità alla Regione siciliana – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 66/2014 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale , convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. n. 89/2014, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 241/2012 sono costituzionalmente illegittimi i commi 5-bis e 5-ter dell’art. 2, d.l. n. 138/2011 che riservano allo Stato il gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003 nella parte in cui la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dallo Statuto della Regione Sicilia, poiché non ricorrono nella specie tutte e tre le condizioni per l’eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali previste dall’’art. 36, co. 1, dello Statuto, in combinato disposto con l’art. 2, co. 1, D.P.R. n. 1074/1965. La mancanza delle tre condizioni di riserva allo Stato delle entrate in esame, ove queste accedano ad entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, rende la devoluzione all’Erario del gettito non conforme allo Statuto ed alle relative norme di attuazione, con la conseguenza, ove operasse anche in tale caso la clausola di salvaguardia di cui all’art. 19-bis, dell’inapplicabilità alla ricorrente delle norme censurate invece, con riferimento a tali entrate, la suddetta clausola di salvaguardia non opera, perché il tenore letterale dei commi impugnati eccezionalmente dispone che essi siano immediatamente applicabili alla Regione siciliana. 17 FEBBRAIO 2016, N. 30 TRASPORTO. Norme della Regione Piemonte – norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente – previsto divieto, per le imprese che svolgono attività di noleggio con conducente, di incrementare il parco autobus con automezzi usati – illegittimità costituzionale. L’art. 12, co. 3, della legge Regione Piemonte n. 22/2006 Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente è costituzionalmente illegittimo. Rrestringendo la libertà di esercizio dell’attività di noleggio bus con conducente – con l’imposizione del divieto di incremento del parco mezzi con autobus usati – la norma regionale, non solo comporta maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi sede in Piemonte rispetto a quelle situate in altre Regioni, ma è altresì idonea a produrre l’effetto nel caso in cui l’impresa non abbia le maggiori risorse necessarie per comprare un autobus nuovo di impedire irragionevolmente l’espansione dell’attività delle imprese stesse e, dunque, di limitare la concorrenza e con essa le possibilità di scelta da parte dei committenti. Tale previsione eccede, dunque, i limiti entro i quali il legislatore regionale può disciplinare la materia, di sua competenza residuale, del trasporto pubblico locale, dato che fra tali limiti vi è quello del rispetto del bilanciamento operato dal legislatore statale nella materia trasversale e prevalente, ad esso affidata in via esclusiva, della tutela della concorrenza . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 49/2014 la tutela della concorrenza si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, co. 2, lett. e , Cost., essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa. 11 FEBBRAIO 2016, N. 28 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Legge di stabilità 2014 – previsione che una somma pari a 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 1, co. 55, l. n. 147/2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014 , è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. La norma censurata, infatti, si connota per il fatto di predisporre a carico del sistema integrato delle Camere di Commercio e, quindi, anche di quelle site nei territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento un meccanismo di finanziamento, a sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all’articolo 18, co. 9, l. n. 580/1993, in violazione delle norme statutarie delle Province autonome di Bolzano e di Trento. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 263/2013 in assenza delle forme di concertazione previste dallo statuto di autonomia locale, l’attività di adeguamento normativo, rimessa secondo i termini statutari agli organi legislativi regionali e provinciali, non può essere ridotta alla mera sostituzione della fonte normativa regionale o, in questo caso, provinciale, a quella statale, essendo in questa già dettagliatamente predeterminato il contenuto dell’intervento legislativo decentrato. Si deve, invece, prevedere, nel rispetto del perseguimento dell’obiettivo del contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali, che sia il legislatore, in questo caso, provinciale ad individuare gli specifici mezzi ed ambiti di realizzazione dei predetti obiettivi. 11 FEBBRAIO 2016, N. 26 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI. Contratti di locazione ad uso abitativo registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – previsione di salvezza, fino alla data del 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di essi – denunciata finalità di garantire l’ultrattività, sia pur entro un termine stabilito, delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 2014 – manifesta inammissibilità. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 1-ter, d.l. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. n. 80/2014. Le questioni proposte dai giudici rimettenti, risultando ormai prive di oggetto, vanno dichiarate manifestamente inammissibili. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 129/2015 è manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 71 c.p.p. e dell’art. 159, co. 1, c.p., impugnati nella parte in cui prevedono che i processi penali siano sospesi anche nelle ipotesi in cui sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo con correlativa sospensione della prescrizione . Infatti, la sentenza n. 45 del 2015, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, co. 1, c.p. nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. 11 FEBBRAIO 2016, N. 25 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. Assicurazione obbligatoria – professionisti associati in studi professionali in rapporto di dipendenza funzionale – inclusione nell’elenco dei soggetti assicurati – manifesta inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, n. 7 , d.P.R. n. 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – sollevata, in riferimento agli artt. 3, co. 1, e 38, co. 2, Cost., nella parte in cui non estende anche agli associati degli studi professionali, legati da un vincolo di dipendenza funzionale”, quell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prevista a beneficio dei soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 – è manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente ha chiesto alla Corte Costituzionale di estendere l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai componenti degli studi associati, quando fra questi intercorra un rapporto di dipendenza funzionale, incompatibile con l’autonomia dei singoli professionisti e connotato dai caratteri della professionalità, della sistematicità, dell’abitualità delle prestazioni svolte e dall’assoggettamento alle direttive dell’ente collettivo. L’addizione sollecitata, tuttavia, si colora di una valenza eminentemente creativa e non è a rime costituzionalmente obbligate”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 431/2008 va dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale quando viene formulata una richiesta di pronuncia additiva che non si presenta, quanto a possibilità di soluzione, a rime obbligate”, essendo possibili diversi tipi di interventi rimessi alla discrezionalità del legislatore. 11 FEBBRAIO 2016, N. 23 REATI E PENE. Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope – fatto di lieve entità – trattamento sanzionatorio – inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990 c.d. Testo Unico in materia di stupefacenti , come sostituito dall’art. 1, co. 24-ter, lett. a , d.l. n. 36/2014 – con la quale il giudice rimettente ha chiesto che venisse dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui non distingue, nel trattamento sanzionatorio, tra fatti di lieve entità avente ad oggetto sostanze stupefacenti di cui alla tabella I rispetto a quelli aventi per oggetto le sostanze di cui alla tabella II non prevede dei limiti di pena differenziati e conformi ai parametri contenuti nella citata disciplina europea – è inammissibile, in quanto chiede alla Corte Costituzionale un intervento additivo in materia penale, nonostante l’assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 431/2008 va dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale quando viene formulata una richiesta di pronuncia additiva che non si presenta, quanto a possibilità di soluzione, a rime obbligate”, essendo possibili diversi tipi di interventi rimessi alla discrezionalità del legislatore. 11 FEBBRAIO 2016, N. 21 TURISMO. Marina Resort e implementazione del sistema telematico centrale nautica da diporto – previsione che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano nelle strutture ricettive all’aria aperta – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 32, co. 1, d.l. n. 133/2014, come modificato dell’art. 1, co. 365, l. n. 208/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016 , è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all’aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale disposizione si pone all’incrocio di varie materie, alcune di spettanza delle Regioni, altre dello Stato. Tali molteplici competenze sono legate in un nodo inestricabile, che non consente di identificare la prevalenza di una sulle altre, dal punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio generale per cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie e che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell’intesa. La disposizione censurata, invece, demanda esclusivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il compito di stabilire i requisiti necessari a qualificare i Marina Resort come strutture turistico-ricettive all’aria aperta, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni. In tal modo essa vìola il principio di leale collaborazione che, nella specie, ha riguardo agli interessi implicati e alla peculiare rilevanza di quelli connessi alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Una tale collaborazione può dirsi adeguatamente attuata solo mediante la previa acquisizione dell’intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da considerare luogo di espressione e insieme di sintesi degli interessi regionali e statali coinvolti. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 237/2009 nel caso in cui una normativa interferisca con più materie attribuite dalla Costituzione, da un lato, alla potestà legislativa statale e, dall’altro, a quella concorrente o residuale delle Regioni, occorre individuare l’ambito materiale che possa considerarsi nei singoli casi prevalente. E, qualora non sia individuabile un ambito materiale che presenti tali caratteristiche, la suddetta concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione, giustifica l’applicazione del principio di leale collaborazione, il quale deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie. 11 FEBBRAIO 2016, N. 20 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. Norme della Regione Abruzzo – nomine di competenza degli organi di dirigenza politica regionale – previsione che le nomine degli organi di vertice, individuali o collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie compresi i componenti di comitati, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata effettiva pari a quella delle legislature regionali e decadono all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi centottanta giorni spoil system . Decadenza automatica di tutte le nomine di vertice regionali – retroattiva applicazione della decadenza automatica delle nomine già effettuate, a decorrere dall’entrata in vigore della legge stessa – illegittimità costituzionale parziale. Il Direttore di Abruzzo-Lavoro era figura tecnico-professionale, titolare di funzioni prevalentemente organizzative e gestionali, responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione e indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione non era collegato a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da rendere determinante la sua consonanza agli orientamenti politici degli stessi. Pertanto, tale figura non rientrava tra quelle alle quali potessero, o possano, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, applicarsi meccanismi di decadenza automatica, senza violare i principi di cui all’art. 97 Cost In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 27/2014 è stata più volte affermata dalla Corte costituzionale l’illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, considerato che essi costituiscono figure tecnico-professionali, incaricate non di collaborare direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma di perseguire gli obiettivi definiti dagli atti di pianificazione e indirizzo degli organi di governo della Regione.