RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. IV, 21 SETTEMBRE 2015, N. 4414 OTTEMPERANZA – ASTREINTE. Lo scopo dell’astreinte. Con l’art. 114 c.p.a. il legislatore ha attribuito al giudice dell’ottemperanza uno strumento per indurre indirettamente l’Amministrazione ad eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento dallo stesso formulato la penalità di mora, pertanto, non è utilizzabile per gli inadempimenti pregressi, i quali sono produttivi, piuttosto, di obbligazioni di natura risarcitoria. CONS. STATO, SEZ. V, 11 SETTEMBRE 2015, N. 4253 CONTRATTI PUBBLICI – PRINCIPI. I principi contenuti nella direttiva 2014/24 non hanno ancora efficacia negli ordinamenti interni. I principi contenuti nella direttiva 2014/24 non hanno immediata efficacia nei singoli ordinamenti nazionali, avendo il legislatore comunitario individuato un termine per il recepimento della direttiva medesima nei diversi ordinamenti nazionali ed essendo tale termine ancora pendente. Il legislatore comunitario ha, dunque, attribuito ai legislatori nazionali una sfera di discrezionalità nell’individuazione dei tempi per la trasposizione dei nuovi principi nei diversi ordinamenti e per il necessario coordinamento con la normativa interna vigente. CONS. STATO, SEZ. III, 28 AGOSTO 2015, ORD. N. 4028 ACCESSO – ACCESSO NEI CONFRONTI DEI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI. Il gestore di un servizio pubblico è sempre soggetto alla disciplina dell’accesso? È rimessa all’Adunanza Plenaria la soluzione del seguente quesito giuridico in materia di accesso ai documenti amministrativi se la disciplina sostanziale e processuale dell’accesso agli atti amministrativi – come istituita dalla l. 241/1990 artt. 22-25 nel testo originario e quindi messa a punto da successivi interventi di modifica della stessa legge, nonché dalle apposite disposizioni processuali, quali l’art. 2 della l. 205/2000 che ha introdotto l’art. 21- bis della legge n. 1034/1971, e infine l’art. 116 del codice del processo amministrativo – sia applicabile anche ai rapporti nei quali il rapporto fra il privato che chiede l’accesso e il privato che è destinatario di tale richiesta non presenti alcun profilo di specialità derivante dalla qualità di gestore di un servizio pubblico occasionalmente rivestita dal secondo.