RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

23 LUGLIO 2015, N. 184 PROCESSO PENALE. Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo – illegittimità costituzionale parziale. Penetrato nel nostro ordinamento, per effetto della giurisprudenza europea e con valore di fonte sovra-legislativa, il principio che collega alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 6 della CEDU, una pretesa riparatoria nei confronti dello Stato, viene da sé che l’equa riparazione avrà ad oggetto, non soltanto la fase che la normativa nazionale qualifica processo”, ma anche le attività procedimentali che la precedono, ove idonee a determinare il danno al cui ristoro è preposta l’azione. Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2-bis, della legge n. 89/2001, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. Si veda Corte Cost., sent. n. 49/2015 il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza, fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro. 23 LUGLIO 2015, N. 181 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Norme della Regione Piemonte – assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015 – variazione agli anni 2014/2015 –anticipazione di liquidità per far fronte al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili – illegittimità costituzionale parziale. Le leggi della Regione Piemonte n. 16 e n. 19 del 2013 sono incostituzionali nella parte in cui hanno contemporaneamente a alterato il futuro risultato di amministrazione, nella misura in cui ha considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità b omesso di impiegare le somme per l’adempimento degli obblighi pregressi c utilizzato per spese di competenza dell’esercizio 2013 l’anticipazione dello Stato, gestendola come un contratto di mutuo in patente contrasto con la regola aurea” di cui all’art. 119, sesto comma, Cost Si veda Corte Cost., sent. n. 250/2013 sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 81, co. 4, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio del bilancio, le disposizioni regionali comportanti a l'indebita utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto per fronteggiare le obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti e scadute o in scadenza nell'esercizio 2013 b la creazione di uno squilibrio nel bilancio dovuto all'allargamento delle autorizzazioni di spesa della Regione a seguito di tale operazione. 23 LUGLIO 2015, N. 180 AMBIENTE. Norme della Regione Basilicata – previsione che, nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trattamento parziale degli stessi – previsione che le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non oltre il 31 luglio 2015 – illegittimità costituzionale. L’art. 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata n. 26/2014, consentendo nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento programmata, la prosecuzione del conferimento in discarica di rifiuti non trattati, fino al 31 luglio 2015 e, quindi, ben oltre il termine previsto dalla legge statale 31 dicembre 2009 , detta una disciplina ad hoc che invade la sfera di competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e che riduce il livello di tutela garantito dallo Stato. Si veda Corte Cost., sent. n. 67/2014 la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema , di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. s , Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. 23 LUGLIO 2015, N. 179 PORTI E AEROPORTI. Norme della Regione Marche – modifiche alla legge finanziaria regionale 2014 – contributo straordinario di 1.100.000,00 euro alla Società Aerdorica s.p.a. che gestisce l'Aeroporto delle Marche per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi – illegittimità costituzionale. Il contributo straordinario di cui all’art. 1, co. 2, della legge della Regione Marche n. 22/2014 rientra tra le agevolazioni in astratto riconducibili alla categoria degli aiuti di Stato. Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente rilevare che la Regione è un’articolazione dello Stato, la quale ha destinato, attraverso il contributo in esame, risorse pubbliche ad un operatore economico che svolge la propria attività nel mercato del trasporto aereo. Per quel che concerne l’ammontare del contributo attribuito alla società Aerdorica elemento quantitativo , esso risulta significativamente superiore al limite euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari , entro il quale l’intervento può essere qualificato de minimis” e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea. Sotto il profilo oggettivo, è inequivocabile che detto contributo sia potenzialmente idoneo a concedere un vantaggio all’ente beneficiario, che vede incrementata la propria competitività, non per effetto di una razionalizzazione dei costi e dei ricavi, bensì attraverso il rimborso di oneri derivanti dalla mancata definizione di adempimenti fiscali pregressi in una misura ben superiore alla soglia economica minima fissata dal regolamento UE n. 1407/2013, sui cosiddetti aiuti de minimis”. Si veda Corte Cost., sent. n. 249/2014 è costituzionalmente illegittima la norma regionale che destina risorse pubbliche di importo superiore a quello previsto per i cc.dd. aiuti de minimis ad un operatore economico operante nel mercato del trasporto aereo, qualora il progetto di aiuto non sia stato notificato alla Commissione europea, dato che tale misura costituisce un aiuto di Stato, poiché integra un intervento idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a concedere un vantaggio alla società beneficiaria. 23 LUGLIO 2015, N. 178 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici anche di qualifiche dirigenziali ivi compreso il trattamento accessorio – previsione che lo stesso, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non superi in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso di anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art. 8, c.14 – previsione che, a decorrere dal 1° - 1- 2011 e fino al 31- 12- 2014 l'ammontare complessivo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio – previsione che a decorrere al 1° -1- 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo – previsione della proroga fino al 31- 12- 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalle disposizioni medesime – illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per violazione della libertà sindacale di cui all’art. 39, co. 1, Cost., del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante dall’art. 16, co. 1, lett. b , del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge n. 111/2011, come specificato dall’art. 1, co. 1, lett. c , primo periodo, del d.P.R. n. /2013, dall’art. 1, co. 453, della legge n. 147/2013 e dall’art. 1, co. 254, della legge n. 190/2014. Si veda Corte Cost., sent. n. 309/1997 il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale.