RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. V 27 APRILE 2015, N. 2060 GIURISDIZIONE – GIUDICE ORDINARIO – CASI IN CUI È COINVOLTA UNA P.A Aumento del canone di locazione degli immobili pubblici decide il G.O. I contratti con cui l’Autorità Comunale concede ad un privato l’utilizzo di un immobile pubblico vanno interpretati come contratti di locazione, in relazione ai quali la P.A. agisce iure privatorum pure allorquando decida di aumentare il canone locatizio. Da tanto deriva che, ove il privato intenda dolersi della condotta dell’Amministrazione la quale formuli una proposta contrattuale di rinnovo eccessivamente onerosa, il privato stesso non potrà lamentarsi del cattivo esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione ma del comportamento serbato dall’amministrazione paciscente, asseritamente lesivo del suo interesse valutabile in termini di affidamento al rinnovo del rapporto di locazione in essere il giudice competente a decidere sarà quindi il giudice ordinario. CONS. STATO, SEZ. V 9 APRILE 2015, N. 1819 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI. Sul riparto della giurisdizione in ordine alle controversie relative alla gestione dei rifiuti. La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti o i comportamenti della p.a., o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione pubblica, rimanendone escluse le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano a rientrare nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. CONS. STATO, SEZ. IV 1 APRILE 2015, ORD. N. 1711 OTTEMPERANZA – PROCEDIMENTO NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – COMMISSARIO AD ACTA. È nullo il provvedimento che il commissario ad acta adotti ultra vires al cospetto di un fatto nuovo . L’attività del Commissario ad acta, quale organo ausiliario, deve svolgersi in stretto coordinamento e sotto la vigilanza e secondo le direttive del Giudice dell’ottemperanza, di tal ché essa non può esulare dagli stretti confini delimitati dal giudicato e dalle istruzioni impartite con la sentenza di ottemperanza. Da tanto consegue che, in presenza di fatto nuovo”, comunque acquisito alla sfera di conoscenza del commissario ad acta, questi deve riferire tempestivamente al giudice dell’ottemperanza onde verificare se e come tale fatto incida sul contenuto dei poteri di attuazione del giudicato, conferitigli con la nomina diretta ove invece il commissario ad acta provveda ultra vires”, il suo provvedimento deve essere dichiarato nullo.