RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

3 MARZO 2015, N. 30 CONSUETUDINE INTERNAZIONALE Immunità degli Stati dalla giurisdizione civile dei tribunali degli Stati esteri – esclusione della giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nello Stato del giudice adito – questione manifestamente inammissibile È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma derivante dal recepimento, ai sensi dell’art. 10, co. 1, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, iure imperii dal Terzo Reich. La norma censurata, infatti, non è entrata nell’ordinamento italiano. Si veda Corte Cost., sent. n. 238/2014 la parte della norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto. 3 MARZO 2015, N. 28 PROCESSO PENALE Dibattimento – nuove contestazioni – modifica dell’imputazione – facoltà dell’imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto a modificare l’imputazione per adeguarla alle nuove risultanze dibattimentali – questione manifestamente inammissibile La questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto, in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 273/2014, la norma censurata è stata già rimossa dall’ordinamento, in parte qua, con efficacia ex tunc. Si veda Corte Cost., sent. n. 273/2014 è costituzionalmente illegittimo l’art. 516 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione e la cui sussistenza non era in alcun modo desumibile prima dell’istruttoria. 3 MARZO 2015, N. 27 PUBBLICO IMPIEGO Indennità di impiego operativo per attività di imbarco spettante al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare – estensione al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco che svolge attività di imbarco su motonavi – questione inammissibile La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 78/1983, nella parte in cui non prevede l’attribuzione dell’indennità d’imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali, è inammissibile per incompleta ricostruzione e conseguente mancata ponderazione del quadro normativo di riferimento. Il rimettente, inoltre, non ha neanche preso in considerazione le disposizioni, di fonte legale e negoziale, relative allo specifico trattamento economico accessorio riconosciuto al personale nautico dei vigili del fuoco. In senso conforme Corte Cost., sent. n. 114/2013 l’incompleta ricostruzione e la conseguente mancata ponderazione del quadro normativo determinano l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. 3 MARZO 2015, N. 25 PROCESSO PENALE Sentenza di proscioglimento – possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto” – questione inammissibile Il legislatore ben può introdurre una causa di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto” strutturata diversamente e senza richiedere tutte le condizioni previste dall’art. 34 del d.lgs. n. 274/2000, ed è quello che ha fatto con la legge n. 67/2014. Si tratta di una disposizione sensibilmente diversa da quella dell’art. 34 del d.lgs. n. 274/2000, perché configura la particolare tenuità dell’offesa” come una causa di non punibilità, invece che come una causa di non procedibilità. Si veda Corte Cost., sent. n. 298/2008 è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 9, co. 2, legge n. 46/2006, nella parte in cui - modificando l’art. 36, co. 1, del d.lgs. n. 274/2000 - non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost 27 FEBBRAIO 2015, N. 23 PROCESSO PENALE Procedimento per decreto – reati perseguibili a querela – previsione della facoltà del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con l’emissione del decreto penale di condanna – illegittimità costituzionale parziale Il querelante, quale persona offesa dal reato, non ha alcun interesse meritevole di tutela che giustifichi la facoltà di opporsi a che si proceda con il rito semplificato, fermo restando che qualora l’imputato proponga opposizione, questi è rimesso nei pieni poteri della persona offesa o della parte civile per le successive fasi del giudizio. L’art. 459, co. 1, c.p.p. come sostituito dall’art. 37, co. 1, l. n. 479/1999 , nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna, determina, pertanto, una lesione del principio della ragionevole durata del processo, senza che la stessa sia giustificata dalle esigenze di tutela del querelante o della persona offesa, che devono ritenersi congruamente garantite. In senso conforme Corte Cost., ord. n. 124/1999 risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte. 27 FEBBRAIO 2015, N. 22 STRANIERI Pensione o indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e assegno sociale maggiorato – condizioni – possesso della carta di soggiorno – illegittimità costituzionale parziale È costituzionalmente illegittimo l’art. 80, co. 19, della legge n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all’art. 8 della legge n. 66/1962 e dell’indennità di cui all’art. 3, co. 1, della legge n. 508/1988. § La specificità dei connotati invalidanti non consente di giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa – inevitabilmente discriminatoria – che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefìci intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute. In senso conforme Corte Cost., sent. n. 40/2013 è costituzionalmente illegittimo l’art. 80, co. 19, della legge n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’ art. 1 della legge n. 18/1980 e della pensione di inabilità di cui all’ art. 12 della legge n. 118/1971.