RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. V 2 MARZO 2015, N. 992 CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO A SOCIETÀ MISTE. L’affidamento diretto di un servizio a una società mista. Alla stregua dei principi comunitari e della loro interpretazione desumibile dalla giurisprudenza nazionale, l’affidamento diretto di un servizio a una società mista non è incompatibile con il diritto comunitario, a condizione che, come è accaduto nel caso di specie, la gara per la scelta del socio privato della società affidataria sia stata espletata nel rispetto degli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, e che i criteri di scelta del socio privato si riferiscano non solo al capitale da quest'ultimo conferito, ma anche alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire, in guisa da potersi inferire che la scelta del concessionario risulti indirettamente da quella del socio medesimo. CONS. STATO, SEZ. V 3 FEBBRAIO 2015, N. 512 CONTRATTI PUBBLICI – PRINCIPI. L’eterointegrazione dei bandi di gara, tra interpretazione letterale e integrativa. Il combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 non impone, nel caso di appalti di lavori pubblici, l'obbligo di indicare a pena di esclusione i c.d. oneri per la sicurezza aziendale. L'eterointegrazione della disciplina di gara è configurabile esclusivamente in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell'elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme, circostanza che non può rinvenirsi nel caso in cui siano i concorrenti a determinare il corrispettivo e i suoi elementi. Al potere di eterointegrazione deve farsi ricorso in modo accorto, poiché la legge di gara deve essere interpretata secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c., alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all'interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della l. n. 241/1990, mentre devono essere escluse interpretazioni integrative contrarie al canone della buona fede interpretativa di cui all'art. 1366 c.c. In particolare, non sono consentite interpretazioni volte ad enucleare significati impliciti nella normativa di gara, potenzialmente in grado di ledere l'affidamento dei terzi e la massima partecipazione alla gara. La decisione di sanzionare con l'esclusione dalla gara la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendale si rivela ingiustificatamente penalizzante per le imprese e, ancor prima, per le esigenze della concorrenza, che pure la legislazione sui contratti pubblici persegue. Si attuerebbe, infatti, una irragionevole sproporzione tra obiettivi perseguiti e risultati realizzati, atteso che - al dichiarato fine di tutelare la sicurezza ed i connessi diritti dei lavoratori - si precluderebbe all'impresa di concorrere per l'affidamento di contratti pubblici, per il solo fatto di non avere esposto nell'offerta i costi per la sicurezza aziendale e ciò anche nel caso in cui gli stessi risultassero poi congrui nell'unica sede deputata a tale verifica. Nelle gare pubbliche l'obbligo di indicazione in sede di offerta del costo relativo alla sicurezza è imposto dal legislatore esclusivamente per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture, mentre in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 131 d.lgs. n. 163 del 2006, fermo restando l'obbligo di verifica dell'adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici in forza dell’art. 86 comma 3 bis del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006. CONS. STATO, SEZ. II 30 GENNAIO 2015, PARERE N. 298 CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO IN HOUSE. Affidamento in house in favore del CINECA da parte del MIUR le nuove regole della direttiva 2014/24. È ammissibile l’affidamento in house” di prestazioni di servizio nel campo dell'informatica per il sistema universitario, della ricerca e scolastico, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in via diretta al CINECA Consorzio Interuniversitario. La direttiva 2014/24, sebbene non sia stata ancora recepita essendo ancora in corso il termine relativo per l'incombente , appare di carattere sufficientemente dettagliato tale da presentare pochi dubbi per la sua concreta attuazione. Ai fini dell’ammissibilità dell’affidamento c.d. in house” e quindi ai fini dell'esclusione dei contratti tra soggetti pubblici dall’applicazione della direttiva , l’art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 richiede che l’amministrazione aggiudicatrice svolga sull'altro ente pubblico un controllo analogo a quello che esercita sui propri dipartimenti/servizi” che più dell’80% delle prestazioni dell'altro ente pubblico siano effettuate a favore dell’amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima che l'altro ente pubblico che riceve l'affidamento dall'amministrazione aggiudicatrice non sia controllato da capitale privato, a meno che non si tratti di partecipazione di controllo o di blocco secondo le disposizioni nazionali e che in ogni caso tale partecipazione non determini influenza dominante.